Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto e contratti bancari, mancata allegazione del piano di ammortamento, regime di capitalizzazione composta e regime di capitalizzazione semplice, anatocismo mutui, anatocismo leasing, indeterminatezza mutuo, piano di ammortamento alla francese, Revocato decreto ingiuntivo per mancata allegazione del piano di ammortamento, perizia econometrica mutuo, onere della prova banca, perizia opposizione a decreto ingiuntivo banca, contenzioso bancario, taeg mutuo, indeterminatezza regime capitalizzazione applicato, esperto in contenzioso bancario, anatocismo su mutuo con piano di ammortamento alla francese
Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, 24 ottobre 2025:
“(…) Rapporti per i quali l’onere probatorio potrà ritenersi soddisfatto a condizione almeno della produzione in giudizio del contratto di finanziamento e del relativo piano di ammortamento (in tal senso tra gli altri Tribunale di Frosinone, 27.1.2020; Tribunale di Lecce, 9.3.2020, n.764; Tribunale di Brindisi, 22.12.2021).
In detta direzione, il compendio processuale non ha offerto i dovuti riscontri, rinvenendosi il contratto di finanziamento per cui è giudizio ma non, anche, il relativo piano di ammortamento, documento da ritenersi decisivo a fondare la domanda creditoria.
(…) L’omessa produzione del piano di ammortamento tuttavia, documento da ritenere parte integrante del contratto stesso e oggetto di specifica approvazione e sottoscrizione del beneficiario del mutuo, preclude ogni opportuna verifica e valutazione degli importi concretamente determinati a debito, secondo le condizioni di contratto, nel rispetto della misura dei tassi applicati e ciò, inevitabilmente, anche ai fini della compiuta verifica del TAEG.
Le condizioni relative al piano di finanziamento concernenti il tasso e gli interessi di mora, devono infatti essere integrate con il piano finanziario, anch’esso concordato dalle parti, dal quale si possa comprendere la consistenza dell’operazione nel tempo, esponendosi, oltre allo sviluppo del numero delle rate e l’ammontare di ciascuna di esse, in particolare l’indicazione degli importi specificamente addebitati quanto a titolo di sorte capitale, quanto a titolo di interessi (…).
Incerta la quota per capitale e quella per interessi decade inevitabilmente ogni indice di riscontro ai fini della compiuta valutazione della correttezza dei saldi dovuti rispetto agli oneri della complessiva operazione finanziaria, come pattuita.
(…) Si osserva ancora come pur indicato in contratto il criterio di ammortamento alla francese, non risulta chiarito se l’ammontare degli oneri dovuti sia determinato applicando la capitalizzazione semplice (che ricorre qualora gli interessi maturati sul capitale iniziale vengano corrisposti separatamente in un periodo specifico) o composta (qualora gli interessi maturati vengano sommati al capitale iniziale in un periodo specifico, generandone così ulteriori).
Anche sotto detto profilo solo il piano di ammortamento avrebbe consentito di ricostruire la composizione delle singole rate e dunque dei saldi, assurgendo a decisivo indice valutativo.
Da quanto sopra esposto, ne deriva, dunque, che l’incompleta produzione del contratto di finanziamento non consente di poter asseverare la fondatezza delle somme pretese a saldo, restando preclusa l’individuazione e l’esame delle poste in concreto applicate, rispetto ai termini contrattuali e non permette, così, di ritenere raggiunta la prova dei fatti costitutivi del credito dedotto in giudizio, restando insuperate le doglianze oggetto di opposizione.
La domanda deve dunque essere accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Mancata allegazione del piano di ammortamento
Articoli correlati:



