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  • Tribunale di Monza, 06/09/2024, sentenza n. 2193: Fideiussioni omnibus e contratto autonomo di garanzia – mancata allegazione del piano di ammortamento
20 Aprile 2026

Tribunale di Monza, 06/09/2024, sentenza n. 2193: Fideiussioni omnibus e contratto autonomo di garanzia – mancata allegazione del piano di ammortamento

Studio Caliendo
venerdì, 25 Luglio 2025 / Published in Mutui e Finanziamenti, News

Tribunale di Monza, 06/09/2024, sentenza n. 2193: Fideiussioni omnibus e contratto autonomo di garanzia – mancata allegazione del piano di ammortamento

Quesiti CTU su capitalizzazione composta

Tribunale di Monza, Contratti bancari, fideiussione omnibus vs contratto autonomo garanzia, art. 1945 c.c., carattere accessorio, mancanza dell’allegazione del piano di ammortamento, nessuna indeterminatezza, Fideiussioni piano di ammortamento

 

Tribunale di Monza, 06 settembre 2024, sentenza n. 2193:

“Perché sia configurabile un contratto autonomo di garanzia, occorre che sia espressamente derogato l’art. 1945 cod. civ. e venga meno l’accessorietà propria della fideiussione, in modo che risulti, dall’interpretazione del contratto, da effettuare ai sensi degli artt. 1370 e 1371 cod. civ., del tutto preclusa al garante l’opponibilità delle eccezioni spettanti al debitore principale nei confronti del creditore garantito, anche dopo l’avvenuto pagamento, e, dall’altro lato, che non resti attribuita al creditore la libera electio, cioè la possibilità di chiedere l’adempimento così al debitore come al fideiussore, a partire dal momento in cui il credito è esigibile.

Nella specie, siffatta deroga non è riscontrabile, non essendovi un’espressa limitazione dalla facoltà di sollevare eccezioni al solo caso di escussione abusiva della garanzia (cosiddetta exceptio doli), mentre unica e solidale è la prestazione dovuta.

(…) Manca, altresì, per la configurabilità della garanzia autonoma, l’esistenza di un impegno del debitore principale, estraneo al rapporto, a tenere indenne il garante a compensazione dell’impegno assunto con la garanzia autonoma”.

(…) Quanto alla mancata specificazione/allegazione del piano di ammortamento, va osservato che il piano di ammortamento rappresenta lo sviluppo numerico delle clausole negoziali ed economiche contenute nel contratto di mutuo nella prospettiva del rimborso, ma non costituisce un requisito di validità del contratto stesso.

Infatti, è sufficiente esaminare ciascun singolo contratto di finanziamento per rilevare che esso contiene tutti i parametri per individuare il costo complessivo del prestito, caratterizzato dall’ammontare della singola rata mensile per il numero delle rate da rimborsare.

Peraltro, nel caso di mutuo a tasso fisso, la stabilità del piano d’ammortamento esclude che possa essere influenzato dalla variabilità dei tassi.

Ma anche in presenza di tassi variabili, il piano d’ammortamento resta comunque determinabile in funzione del nuovo tasso di volta in volta variato. Accertata, dunque, l’assenza di nullità idonee a vanificare la fideiussione, persiste l’obbligazione solidale restitutoria del garante, posto che parte opponente non ha sollevato alcun’altra apprezzabile obiezione.

Pertanto, il decreto ingiuntivo va confermato”.

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Tagged under: analisi leasing, Anatocismo, anatocismo bancario, anatocismo mutuo alla francese, art. 1945 c.c., atto di pignoramento verso terzi, carattere accessorio, contenzioso bancario, contratti bancari, fideiussione omnibus vs contratto autonomo garanzia, interesse bancario, interessi anatocistici, mancanza dell’allegazione del piano di ammortamento, nessuna indeterminatezza, perizia econometrica, perizia econometrica conto corrente, perizia econometrica milano, perizia econometrica mutuo, Tribunale di Monza

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