Tribunale di Campobasso e contratti bancari, Regime capitalizzazione composta non pattuito, perizia econometrica mutuo, ammortamento alla francese ed anatocismo, capitalizzazione composta e capitalizzazione semplice, interessi composti e anatocismo
Il Tribunale di Campobasso, con sentenza n. 158 del 26 marzo 2020 si è pronunciato in merito alla indeterminatezza del contratto per aver omesso e non pattuito il regime finanziario.
“(…) il risultato cui perviene il CTU ha condotto alla dimostrazione che lo sviluppo del piano di ammortamento c.d. alla francese è avvenuto con l’applicazione del regime composto, in assenza nel contratto di una clausola che consentisse l’impiego di un simile regime, provocando sia l’effetto di un maggior esborso a carico dei mutuatari a titolo di interessi, rispetto all’ipotesi in cui il piano di ammortamento fosse stato formulato in regime di capitalizzazione semplice, e soprattutto quello di rendere indeterminabile il calcolo degli interessi, che invece avrebbero dovuti essere concordati e riportati nel contratto.
Infatti sebbene il contratto di mutuo riporta l’esplicita indicazione della misura del tasso di interesse convenuto, dall’analisi delle complessive condizioni pattuite, non è possibile individuare una metodologia di calcolo che sia coerente ed univoca; in particolare dal contratto di mutuo non risulta concordato per iscritto né il regime finanziario adottato, essendo insufficiente la mera indicazione del piano di ammortamento alla francese potendo quest’ultimo essere determinato, come accertato dal CTU, sia in regime di capitalizzazione semplice sia in regime di capitalizzazione composta, né il sistema di calcolo degli interessi cui mancanza può condurre all’applicazione di una pluralità di una pluralità di tassi d’interesse.
(…) L’applicazione delle clausole relative al tasso di interesse richiede, richiede quindi, una scelta applicativa tra più alternative possibili e ciascuna di queste alternative determina applicazione di tassi d’interesse diversi (…).
(…) In tema di contratti di mutuo, affinché una convenzione relativa agli interessi sia validamente stipulata ai sensi dell’art. 1284 c.c. che è norma imperativa, deve avere forma scritta ed un contenuto assolutamente univoco in ordine alla puntuale specificazione del tasso di interesse.
(…) e per effetto condanna la Banca al pagamento in favore dell’attore, della somma di euro 8.985,96”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Regime capitalizzazione composta non pattuito



