Tribunale di Milano, contratti bancari, mutuo Barclays, Mutuo doppia indicizzazione Barclays, trasparenza, mutuo indicizzato al franco svizzero, chiarezza del contratto, estinzione anticipata, doppia indicizzazione euro franco svizzero
Il Tribunale di Milano, sentenza n. 6056 del 13 giugno 2024 si pronuncia in merito alla chiarezza delle clausole contrattuali recanti principi di matematica finanziaria di certo non alla portata dell’uomo medio non può comprendere:
“I contratti oggetto del presente giudizio riguardano, dunque, mutui in euro indicizzati al franco svizzero, ossia mutui la cui erogazione e le cui rate di rimborso sono regolate in euro ma la cui valuta di riferimento ai fini del calcolo delle rate è il franco svizzero.
È chiaro che l’obbligo di trasparenza delle clausole contrattuali, quale risulta dall’articolo 4, paragrafo 2, e dall’articolo 5 della direttiva 93/13, non possa essere limitato unicamente al carattere comprensibile sui piani formale e grammaticale delle stesse.
Poiché il sistema di tutela istituito dalla suddetta direttiva si basa sull’idea che il consumatore si trovi in una situazione di inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda, in particolare, il livello di informazione, tale obbligo di redazione chiara e comprensibile delle clausole contrattuali e, pertanto, di trasparenza, imposto da detta direttiva, deve essere inteso in modo estensivo.
La giurisprudenza comunitaria impone che un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, deve essere messo in grado di comprendere il funzionamento concreto del sistema indicato dalla clausola e di valutare così, sulla base di criteri precisi ed intelligibili, le conseguenze economiche, potenzialmente significative, di una siffatta clausola sui suoi obblighi finanziari.
Nell’ambito di un contratto di mutuo espresso in valuta estera, il requisito di trasparenza delle clausole di tale contratto che prevedono che la valuta estera sia la moneta di conto e che l’euro sia la moneta di pagamento e che hanno l’effetto di far gravare il rischio di cambio sul mutuatario, è soddisfatto quando il professionista ha fornito al consumatore informazioni sufficienti ed esatte che consentano a un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, di comprendere il funzionamento concreto del meccanismo finanziario in discussione e di valutare quindi il rischio delle conseguenze economiche negative, anche potenzialmente gravi, di clausole del genere sui suoi obblighi finanziari nel corso dell’intera durata del contratto medesimo.
È importante, infatti, che il consumatore sia messo in grado di poter prendere decisioni con piena cognizione di causa valutando tutti gli aspetti e le possibili conseguenze dell’operazione economica che si trova a sottoscrivere avendo modo di comprendere chiaramente le modalità di calcolo delle rate mensili di rimborso del mutuo che sta contraendo.
(…) La terminologia utilizzata e la tecnica redazionale scarsamente esplicativa non consentono al mutuatario di comprendere effettivamente l’impegno economico che sta assumendo al momento della sottoscrizione del contratto.
(…) È di chiara evidenza, poi, che tan “o la clausola inerente l’estinzione in via anticipata che quella relativa alla conversione rechino nella specie un evidente squilibrio dei diritti e degli obblighi addossando in via esclusiva al consumatore le conseguenze di tale scelta.
È incontestabile, infatti, che il meccanismo della doppia conversione del capitale prima in franchi svizzeri al tasso di cambio convenzionale e poi di nuovo in euro in base alla pagina 19 di 30 quotazione del tasso di cambio franco svizzero/euro, renda dette operazioni svantaggiose per il consumatore il quale – sempre a causa dell’oscurità del contenuto di dette clausole in quanto recanti principi di matematica finanziaria di certo non alla portata dell’uomo medio non può comprendere, all’atto della sottoscrizione, il gravoso impegno economico che sarebbe chiamato a sostenere laddove, ad esempio, in costanza di rapporto, dovesse optare per l’estinzione anticipata o per la conversione del finanziamento; gravosità dell’impegno che, come avvenuto nel caso di specie, i mutuatari hanno appreso soltanto allorquando decidevano di esercitare il diritto ad essi in tal senso attribuito.
(…) Dichiara la nullità delle clausole di cui agli artt. 4 e 7 dei contratti di mutuo stipulati dagli attori con la banca BARCLAYS BANK IRELAND PLC;
b. Condanna BARCLAYS BANK IRELAND PLC al pagamento, in favore di della somma di € 3.743,00 oltre interessi moratori ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda (31.10.2019) al saldo, in favore di della somma di € 4.043,18 oltre interessi moratori ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda (31.10.2019) al saldo, in favore di dell’importo di € 6.811,29 oltre interessi moratori ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda (31.10.2019) al saldo, in favore dei sigg.ri hanno diritto alla restituzione delle somme di € 2.933,79 oltre agli interessi moratori ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda (31.10.2019) al saldo;
c. Dispone che il piano di ammortamento dei singoli contratti di mutuo stipulati dai sigg.ri prosegua tenuto conto del tasso sostitutivo dei BOT alla data di stipula del contratto;
d. Condanna BARCLAYS BANK IRELAND PLC al pagamento (…)”.


