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Tribunale di Monza, 21 agosto 2023, sentenza n. 1856 si esprime sul Rimborso dei costi up front:
“(…) la Corte ha precisato che la disposizione in parola “può nuovamente accogliere il solo contenuto normativo conforme alla sentenza Lexitor”, il che implica che il rimborso della quota non utilizzata dei costi del credito in caso di estinzione anticipata deve contemplare non soltanto i costi c.d. “recurring”, bensì anche quelli c.d. “up front”.
(…) la circostanza che la mutuante, nella sua discrezionalità, abbia ritenuto di rivolgersi ad un terzo intermediario, non può rivolgersi in danno per il consumatore; che, pertanto, la circostanza che la somma addebitata a titolo di oneri di mediazione sia stata trasferita ad altro soggetto non può valere ad escludere l’onere di restituzione di tali somme in capo alla mutuante”.



