Tribunale di Trapani e contratti bancari, Nullità per Errata indicazione dell’ISC
Il Tribunale di Trapani, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Gaetano Sole, in merito ad un’opposizione all’esecuzione, con sentenza n. 156 del 13 febbraio 2018, ha accolto l’opposizione proposta da parte opponente in merito all’errata indicazione dell’I.S.C.
Il Giudice ricorda innanzitutto che in base alle norme di trasparenza bancaria, gli intermediari sono tenuti ad indicare il costo complessivo del finanziamento (I.S.C./T.A.E.G.) e che la scorretta indicazione od omissione dell’I.S.C. comporta la nullità della clausola che riguarda gli interessi convenuti, che saranno ricalcolati secondo quanto disposto all’art. 117 del T.U.B.
Il Giudice afferma anche di non condividere altri orientamenti contrari, in quanto sono soltanto “frutto di una forzatura interpretativa, che mal si concilia con la lettura della legge”.
Principio fondamentale espresso dalla sentenza in questione risulta essere l’inclusione nel calcolo dell’I.S.C. dell’assicurazione “facoltativa”, poiché quest’ultima è stata prima di tutto stipulata nella stessa data in cui è stato stipulato il mutuo e sul “prestampato si trovi già precompilata l’indicazione della predetta banca, mentre il nome del mutuatario, così come i dati del finanziamento, risultano compilati a penna sul modulo”.
Il Giudice non ritiene di prendere in considerazione che nel periodo in questione (anno 2006), le assicurazioni facoltative non venivano inserite nel calcolo del TAEG dall’istruzioni di Banca d’Italia, “poiché queste non sarebbero dettate al fine di indicare come debba essere conteggiato il TAEG, ma sarebbero rivolte alle banche e agli operatori finanziari per rilevare esclusivamente il TEGM”.
Inoltre, il Giudice, in seguito alla sentenza della Suprema Corte n. 88065 del 05.04.2017 in cui si è stabilito che le assicurazioni (obbligatorie e facoltative) vanno inserite nel calcolo del tasso effettivo globale ai fini della verifica del superamento del tasso soglia usura (secondo quanto disposto dall’art. 644 c.p.), ritiene che “alla luce delle superiori ragioni, sarebbe del tutto arbitrario ritenere che il prezzo dei contratti assicurativi, obbligatori, o comunque funzionalmente collegati alla concessione del credito, possano essere espunti dal calcolo del TAEG”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Nullità per Errata indicazione dell’ISC


