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Tribunale di Salerno, 08 gennaio 2026:
“Invero, occorre considerare che, come stabilito dalla Corte di Cassazione Civile a Sezioni Unite con la sentenza n. 15130 del 2024 (cfr. pag. 23) “La doglianza concernente la mancata esplicitazione nel contratto del maggior costo del prestito come effetto del sistema «composto» di capitalizzazione degli interessi non evidenzia un problema di determinatezza o indeterminatezza dell’oggetto del contratto ma, in ipotesi, di eventuale mancanza di un elemento tipizzante del contratto, previsto dall’art. 117, comma 4, T.u.b. («I contratti indicano il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizioni praticati»), che darebbe luogo, semmai, a nullità testuale per la mancata indicazione di un «prezzo» o costo aggiuntivo del prestito e all’applicazione del tasso sostitutivo (comma 7).
“Dunque, laddove si accerti in concreto che sia stato applicato il sistema “composto” di capitalizzazione degli interessi debitori – anche tramite consulenza tecnica d’ufficio contabile, laddove la contestazione sul punto della parte attrice sia sufficientemente specifica e suffragata da una consulenza tecnica di parte, come nel caso di specie (cfr. CTP allegata alla produzione di parte attrice) – costituendo esso un “altro prezzo” o “condizione praticata” che incide sul costo del contratto bancario di prestito stipulato ai sensi dell’articolo 117, comma 4, T.U.B., la mancata indicazione o pattuizione espressa della modalità di capitalizzazione “composta” degli interessi determina quale conseguenza la nullità parziale del contratto bancario di cui all’articolo 117, comma 7, T.U.B., con operatività del meccanismo “ortopedico” di eterointegrazione (artt. 1339 e 1419, co. 2, c.c.), consistente non già nell’esclusione della debenza di qualsiasi interesse passivo, bensì nella rideterminazione del piano di ammortamento con sostituzione del saggio degli interessi passivi pattuiti in misura ultralegale per iscritto con quelli.
Orbene, nella vicenda in esame il C.T.U. nominato ha rilevato che in concreto è stato applicato il regime di capitalizzazione composto degli interessi, sicchè l’ausiliario, in ossequio al quesito conferito, ha provveduto a rideterminare il piano di ammortamento del mutuo contestato applicando il tasso “B.O.T.” minimo rilevato nei dodici mesi precedenti la sottoscrizione del contratto in luogo di quello ultralegale pattuito tra le parti ed escludendo la capitalizzazione composta degli interessi, non oggetto di pattuizione tra i contraenti.
Non appare invece condivisibile la seconda ipotesi di ricalcolo, che ha sì considerato la capitalizzazione semplice in luogo di quella composta applicata senza alcuna indicazione contrattuale che la prevedesse ma che, tuttavia, ha tenuto conto del saggio degli interessi debitori nella misura ultralegale pattuita per iscritto, in contrasto con quanto sancito dalle Sezioni Unite n. 15130/2024, che in questo caso hanno statuito che va applicata la sanzione di cui al combinato disposto degli articoli 117, comma 4 e 7 T.U.B.
Rideterminando il piano di ammortamento al tasso sostitutivo “B.O.T.”. (…)
Alla luce di quanto innanzi esposto consegue che la domanda attorea è fondata e va accolta e, per l’effetto, va accertata e dichiarata la nullità parziale ai sensi dell’articolo 117, comma 7, T.U.B. del contratto di prestito personale n. … stipulato in data 19/1/2019 ed il saldo va rideterminato alla data del 04/9/2020 in complessivi € 26.536,61 (pari alla differenza tra € 29.662,96 richiesti dalla convenuta ed € 3.126,35 accertati come interessi non dovuti) a debito di in luogo di € 29.662,96 come richiesti in riconvenzionale dalla società convenuta”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Capitalizzazione composta non pattuita nel finanziamento
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