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  • Tribunale di Brescia, 03/12/2025, sentenza n. 5311: Indeterminatezza delle condizioni contrattuali – mancata indicazione della capitalizzazione composta – banca condannata a circa € 79.000
20 Aprile 2026

Tribunale di Brescia, 03/12/2025, sentenza n. 5311: Indeterminatezza delle condizioni contrattuali – mancata indicazione della capitalizzazione composta – banca condannata a circa € 79.000

Studio Caliendo
giovedì, 11 Dicembre 2025 / Published in Mutui e Finanziamenti

Tribunale di Brescia, 03/12/2025, sentenza n. 5311: Indeterminatezza delle condizioni contrattuali – mancata indicazione della capitalizzazione composta – banca condannata a circa € 79.000

Prescrizione dei Buoni Postali Fruttiferi

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Tribunale di Brescia, 03 dicembre 2025, sentenza n. 5311:

“Escluso quindi che il piano di ammortamento alla francese sviluppato in regime di capitalizzazione composta determini un effetto anatocistico (con conseguente obbligo di indicazione del tasso annuo effettivo) è necessario verificare se le condizioni economiche siano determinate o meno.

  1. Il contratto di mutuo e la determinatezza delle clausole relative agli interessi

Il contratto di mutuo non indica che l’ammortamento deve avvenire con il metodo alla francese con rata costante e, pertanto, con capitalizzazione composta, né tale pattuizione si evince dal contenuto delle pattuizioni contrattuali.

Nello specifico la clausola contrattuale prevede una “rata crescente” e, in allegato al contratto di mutuo, vi è solo un piano di ammortamento che indica la quota capitale (effettivamente crescente) in restituzione per singola rata, ma non indica la quota interessi, neppure nel suo sviluppo presunto sulla base del tasso di interesse vigente alla data di conclusione del contratto.

In sostanza, pur essendo evidente che non si è in presenza di un piano di ammortamento “all’italiana” (in cui la rata capitale per singola quota è costante) il contratto non specifica le modalità di calcolo della quota parte degli interessi: se in regime di capitalizzazione semplice o composta, né tale emergenza si può ricavare dallo sviluppo presuntivo del piano di ammortamento (che come visto non era completo nella parte relativa agli interessi) o dalla pattuizione in merito ad una rata costante (che nel caso in esame non sussiste).

(…) La data di scadenza dell’obbligazione di pagamento degli interessi è liberamente determinabile dalle parti che ben possono quantificare gli interessi con capitalizzazione semplice pur pattuendone il pagamento frazionato e anticipato.

Pertanto, dalla pattuizione relativa al pagamento di “n. 360 (trecentosessanta) rate mensili posticipate, comprensive di capitale e interessi … ” non deriva alcuna indicazione in merito al regime di calcolo degli interessi.

(…) Ad avviso di questo Giudice è fuorviante il richiamo alla giurisprudenza che ha statuito che il piano di ammortamento non è elemento essenziale del contratto di mutuo.

Tale assunto è certamente condivisibile ma, nel caso in esame, l’indeterminatezza del contratto non risiede nel fatto che è stato allegato un piano di ammortamento incompleto, quando nel fatto che, dal contenuto delle clausole contrattuali complessivamente interpretate non può evincersi il regime di capitalizzazione applicato e, conseguentemente, l’importo dovuto a titolo di interessi.

Allega la resistente che il piano di ammortamento “- in quanto mero sviluppo del tasso e delle condizioni pattuite nel contratto – non costituisce un ulteriore “tasso”, “prezzo” o “condizione” da indicare nel contratto, a pena di nullità, ai sensi della predetta norma”.

Ciò è certamente vero ma, nel caso in esame, come già visto, l’indeterminatezza non deriva dalla redazione di un piano di ammortamento incompleto ma del fatto che le condizioni pattuite nel contratto non permettono lo sviluppo di un unico piano di ammortamento e quindi la predeterminazione dell’entità degli interessi o quantomeno, trattandosi di mutuo a tasso variabile, della formula matematica da utilizzare al fine di determinare l’interesse dovuto alla variazione del parametro di riferimento.

La domanda di dichiarazione di nullità delle condizioni contrattuali nella parte in cui non permettono univocamente di determinare gli interessi dovuti deve pertanto trovare accoglimento.

  1. La rideterminazione del piano di ammortamento

Ai sensi dell’art. 117 comma IV TUB i contratti bancari devono indicare il tasso di interesse “e ogni altro prezzo e condizioni praticati” prevedendo, in caso di mancata pattuizione, l’applicazione del tasso di interesse sostitutivo ex art. 117 comma VII TUB.

Si tratta di una norma chiaramente sanzionatoria che trova applicazione anche nel caso in cui il tasso di interesse sia correttamente pattuito (come nel caso in esame) ma siano omesse altre “condizioni” quale la metodologia di sviluppo del piano di ammortamento.

Tanto premesso la domanda di condanna della resistente alla rideterminazione del piano di ammortamento applicando il tasso di interesse sostitutivo ex art. 117 comma VII TUB in regime di capitalizzazione semplice deve trovare accoglimento.

(…) P.Q.M.

per Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa così giudica:

dichiara la nullità del contratto di mutuo nella parte in cui non determina il regime finanziario;

condanna parte convenuta a rideterminare il piano di ammortamento applicando il tasso di interesse sostitutivo ex art. 117 TUB in regime di capitalizzazione semplice;

condanna parte resistente a restituite a parte ricorrente l’importo di euro 79.242,13 oltre interessi ex art. 1284 comma IV cod. civ. dalla domanda al saldo”.

 

SINTESI DELL’ARTICOLO: Mancata indicazione della capitalizzazione composta

 

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