Tribunale di Torino, contratti bancari, Assicurazione inclusa nel TEG, usura e polizza assicurativa, istruzioni di banca d’Italia non possono derogare le disposizioni normative primarie, perizia contratti bancari, perizia usura bancaria, perizia anatocismo bancario
Tribunale di Torino, 16 gennaio 2025:
“La tesi dell’inclusione nel calcolo del Tasso Effettivo Globale c.d. teg delle spese assicurative sostenuta dal ricorrente, per le ragioni che si espongono, va accolta.
Dirimente è, a tal proposito, l’art. 644, co. 4, c.p., il quale statuisce che “per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito”.
È indubbio, stante il senso letterale e giuridico delle parole utilizzate dal legislatore, che i costi assicurativi non possano essere inclusi tra quelli afferenti alle imposte e tasse e che, all’opposto, debbano essere ricompresi tra le altre spese, a qualunque titolo, sostenute.
Parte resistente eccepisce l’esistenza delle Istruzioni della Banca d’Italia vigenti all’epoca della sottoscrizione del contratto che non includevano i costi assicurativi ai fini del calcolo del TEG.
Innanzitutto, si rileva che le Istruzioni della Banca d’Italia non sono dettate al fine di indicare come debba essere conteggiato il TEG ma hanno come fine quello di rilevare il tasso effettivo globale medio, c.d. TEGM, (…) e il conseguente tasso soglia ai fini dell’usura.
A ciò si aggiunga che le Istruzioni della Banca d’Italia non hanno alcuna efficacia precettiva nell’ambito dell’accertamento del TEG applicato al singolo caso di specie.
Esse, infatti, non solo non sono finalizzate a stabilire il TEG ma non potrebbero comunque neppure derogare le disposizioni normative primarie (…)
Si osserva, quindi, che includendo i costi assicurativi nel calcolo del TEG il tasso soglia del 15,1875% viene superato.
Da ciò ne deriva che il contratto in esame ha un contenuto usurario e che, in applicazione dell’art. 1815, co. 2, c.c., è nulla la clausola con la quale sono stati convenuti detti interessi.
Il contratto, infatti, da oneroso si trasforma in gratuito con conseguente azzeramento di ogni remunerazione a qualsiasi titolo corrisposta dal mutuatario/finanziato.
La disposizione normativa richiamata, che deve essere interpretata alla luce del complessivo articolato normativo di cui alla l. 108/1996 con la quale sono stati modificati l’art. 644 c.p. e l’art. 1815 c.c., reca quale effetto l’applicazione della sanzione civilistica che impone la sola restituzione del capitale (…)
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accoglie il ricorso e condanna Findomestic Banca s.p.a. a restituire (…) l’importo di € 17.596,67, oltre interessi di legge dalla domanda al saldo”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Assicurazione inclusa nel TEG



