Tribunale di Brindisi e contratti bancari, Decadenza dal beneficio del termine e buona fede, correttezza e buona fede contrattuale, abuso della clausola decadenza dal beneficio del termine, interruzione rata mutuo Covid-19, perizia econometrica mutuo, esperto in contenzioso bancario, anatocismo bancario, indeterminatezza contrattuale dei finanziamenti
Tribunale di Brindisi, 04 luglio 2025:
Pertanto, non si ravvede, come affermato dall’odierna opposta, un ritardo nei pagamenti che si protraesse da tempo, anche prima del Covid-19.
(…) Nondimeno, tale art. 40 t.u.b. non risulta più applicabile, in concreto, nel momento in cui la Banca ha accettato i pagamenti effettuati dalle parti, seppur in ritardo, dal 12.12.2019 fino alla costituzione in mora avvenuta soltanto in data 04.12.2020.
Peraltro, la condotta della banca che, nonostante la regolarità dei pagamenti dell’opponete, con l’esclusione del breve intervallo temporale su delineato, corrispondente all’emergenza Covid, abbia deciso di avvalersi di uno strumento – particolarmente, invasivo, nelle sue conseguenze giuridiche – del beneficio del termine, deve considerarsi abusiva per contrarietà a buona fede oggettiva.
In merito al suddetto comportamento tenuto dalla Banca, come già evidenziato, sono ravvisabili gli estremi dell’abuso del diritto e, quindi, della condotta contraria a buona fede oggettiva e correttezza.
Principi che conformano e innervano il nostro ordinamento, così come affermato dalla Suprema Corte, con orientamento oramai costante.
Peraltro, buona fede e correttezza avrebbero, secondo la prevalente e preferibile ricostruzione teorica, un fondamento costituzionale.
(…) In altri termini, la buona fede oggettiva ha assunto valenza di fonte di obblighi ulteriori rispetto all’obbligo di prestazione riveniente dal contratto, che si pongono in posizione ancillare rispetto a quest’ultimo, assicurando la realizzazione dell’assetto di interessi prospettato dalle parti.
E cio in virtù del combinato disposto degli art. 1375 e 1175 с.c.. che, dettati in materia contrattuale, si considerano espressione di un principio generale volto a conformare la condotta dei consociati anche al di fuori della sede contrattuale, tanto da considerare lo stesso quale una declinazione del più generale dovere del neminem laedere.
(…) Dunque, la clausola generale di buona fede ha assunto nel dibattito giurisprudenziale un’importanza sempre crescente, evolvendosi da mero criterio per la valutazione delle condotte a vero e proprio strumento di integrazione degli obblighi nascenti dal contratto in capo alle parti, attraverso l’individuazione di ulteriori condotte a tenersi, ad opera delle stesse.
(…) Il Tribunale, pronunciandosi sulla domanda come proposta in epigrafe, così provvede:
1) dichiara la propria incompetenza nei limiti di cui alla parte motiva;
2) accoglie l’opposizione e, per l’effetto, dichiara l’illegittimità dell’impugnato precetto;”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Decadenza dal beneficio del termine e buona fede
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