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20 Aprile 2026

Tribunale di Salerno, sentenza n. 2523 del 06/06/2025: No alla sommatoria interessi corrispettivi e moratori

Studio Caliendo
martedì, 30 Dicembre 2025 / Published in Mutui e Finanziamenti

Tribunale di Salerno, sentenza n. 2523 del 06/06/2025: No alla sommatoria interessi corrispettivi e moratori

cessione dei crediti su Gazzetta Ufficiale

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Tribunale di Salerno, sentenza n. 2523 del 06/06/2025:

“In proposito, va rammentato che la tesi propugnata dall’opponente, secondo cui gli interessi corrispettivi e quelli moratori andrebbero sommati al fine di valutare il superamento della soglia usuraria, è giuridicamente infondata, in quanto, come condivisibilmente sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità,

“Nei rapporti bancari, gli interessi corrispettivi e quelli moratori contrattualmente previsti vengono percepiti ricorrendo presupposti diversi ed antitetici, giacché i primi costituiscono la controprestazione del mutuante e i secondi hanno natura di clausola penale in quanto costituiscono una determinazione convenzionale preventiva del danno da inadempimento.

Essi, pertanto, non si possono tra di loro cumulare.

Tuttavia, qualora il contratto preveda che il tasso degli interessi moratori sia determinato sommando al saggio degli interessi corrispettivi previsti dal rapporto, un certo numero di punti percentuale, è al valore complessivo risultante da tale somma, non solo ai punti percentuali aggiuntivi, che occorre avere riguardo al fine di individuare il tasso degli interessi moratori effettivamente applicati.

In tema di usura bancaria, ai fini della determinazione del tasso soglia, non è possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura corrispettiva dei primi e di penale per l’inadempimento dei secondi, sicché è necessario procedere al calcolo separato della loro relativa incidenza, per i primi ricorrendo alle previsioni dell’art. 2, comma 4, della legge n. 108 del 1996 e per i secondi, ove non citati nella rilevazione dei decreti ministeriali attuativi della citata previsione legislativa, comparando il tasso effettivo globale, aumentato della percentuale di mora, con il tasso effettivo globale medio del periodo di riferimento”.

 

SINTESI DELL’ARTICOLO: No alla Sommatoria interessi corrispettivi e moratori

 

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