Corte di Cassazione, contratti bancari, sommatoria interessi corrispettivi e moratori, sommatoria di interessi corrispettivi e degli interessi moratori, usura sui mutui, usura bancaria, anatocismo bancario, lite temeraria, perizia mutuo, analisi mutuo
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 15007 del 29 maggio 2024 esprime il seguente principio:
“La responsabilità aggravata ai sensi dell’art. 96, terzo comma, a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, ma esige, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell’ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l’infondatezza o l’inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate (v. Cass. Sez. U n. 9912-18).
Sia la mala fede che la colpa grave coinvolgono l’esercizio dell’azione processuale nel suo complesso, cosi che possa considerarsi meritevole di sanzione l’abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell’azione per contrarietà al diritto vivente e alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione (così ancora Cass. Sez. U n. 9912-18).
(…) A ogni modo, in termini generali va confermato che in tema di usura bancaria, ai fini della determinazione del tasso soglia, non è possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura corrispettiva dei primi e di penale per l’inadempimento dei secondi (Cass. Sez. 6-1 n. 31615-21); sicché è necessario procedere al calcolo separato della loro relativa incidenza, secondo le regole oggi affermate dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 19597-20 (…)”.



