Tribunale di Napoli, contratti bancari, opposizione a pignoramento, Sospensione esecuzione mutuo, perizia opposizione a pignoramento, sospensione della procedura esecutiva
Tribunale di Napoli, 23 gennaio 2025:
“Da ciò consegue che il precetto non ha prodotto gli effetti sostanziali connessi alla decadenza dal beneficio del termine art. 1186 c.c., non potendosi ritenere che la …sia mai venuta a conoscenza della volontà della Banca di volversi avvalere della decadenza dal beneficio del termine.
Inoltre la … è stata privata della possibilità di contestare immediatamente il presupposto dell’inadempimento ed evitare il pignoramento.
Ciò rileva a maggior ragione se si considera che la … ha continuato a pagare le rate del mutuo dall’agosto 2022 al gennaio 2025, quindi anche dopo la notifica del pignoramento.
La … o sostiene, inoltre, di aver sempre adempiuto al pagamento delle rate ed ha prodotto documentazione attestante il versamento delle rate.
La Banca, invece, ha depositato un estratto conto per dimostrare il contrario, ma non ha precisato quali sarebbero state le rate non pagate o pagate in ritardo ed in che numero, ciò al fine di consentire al sottoscritto GE di verificare la sussistenza o meno dei presupposti richiesti ai fini della decadenza dal beneficio del termine.
È evidente che non è possibile neanche disporre una CTU contabile, al fine di accertare quanto dichiarato dalle rispettive parti, stante la natura sommaria della fase cautelare.
(…) DISPONE la sospensione dell’esecuzione e/o della procedura esecutiva;”.
Sintesi dell’articolo: Sospensione esecuzione mutuo



