Corte di Cassazione, contratti bancari, analisi carte revolving, Nullità carta revolving, anatocismo carta revolving, apertura di credito con carta credito revolving, intermediario non iscritto all’U.I.C., nullità ex art. 1418 c.c.
Corte di Cassazione, 13 maggio 2025, ordinanza n. 12838:
“La Corte, pronunciando sul rinvio pregiudiziale disposto dalla Corte di appello di Firenze con ordinanza del 17 luglio 2024, ai sensi dell’art. 363-bis cod. proc. civ., enuncia i seguenti principi di diritto: nella vigenza del d.gs. n. 374 del 1999 e del d.m. 13 dicembre 2001, n. 485, anteriormente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 141 del 2010, non è consentita l’apertura di una linea di credito utilizzabile mediante carta di credito di tipo revolving a tempo indeterminato a seguito di contratto promosso e sottoscritto presso un fornitore di beni e servizi convenzionato con l’intermediario finanziario ma non iscritto nell’elenco istituito presso l’U.I.C. ex art. 3 d.lgs. n. 374 del 1999;
nella vigenza del d.gs. n. 374 del 1999 e del d.m. 13 dicembre 2001, n. 485, anteriormente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 141 del 2010, il contratto di apertura di una linea di credito utilizzabile mediante carta di credito di tipo revolving a tempo indeterminato a seguito di contratto promosso e sottoscritto presso un fornitore di beni e servizi convenzionato con l’intermediario finanziario ma non iscritto nell’elenco istituito presso I’U.I.C. ex art. 3, d.lgs. n. 374 del 13/05/2025 1999 è nullo ex art. 1418, primo comma, cod. proc. civ.”.
Oggetto dell’articolo: Nullità carta revolving



