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Tribunale Rovigo, 21 novembre 2025:
“In altre parole, il contratto di mutuo c.d. a SAL, quale specie di mutuo condizionato, costituisce un titolo esecutivo “complesso”, integrato dalla combinazione di due atti di pari struttura e rango formale.
Ebbene, il contratto di mutuo del 14.7.2009 è qualificabile alla stregua di mutuo c.d. a SAL, dal momento che all’art. 2 è previsto che: “l’importo del mutuo, verificatosi ed accertato quanto previsto dall’art. 1 delle condizioni generali, sarà erogato entro la data di scadenza del periodo di preammortamento, mediante versamenti rateali con le modalità previste dai singoli atti di erogazione e quietanza, proporzionalmente allo stato di avanzamento del programma di investimento ed al conseguente incremento del valore dell’immobile oggetto del suddetto programma e della garanzia: il tutto da accertarsi con perizia della Banca”.
Pertanto, richiamati gli esposti principii giurisprudenziali, il perfezionamento e l’efficacia esecutiva di tale fattispecie “complessa” coincide con l’erogazione o messa a disposizione resa oggetto di atto pubblico.
Nel caso di specie, l’erogazione della somma veniva attestata con l’atto pubblico di quietanza finale del 10.9.2012 cui veniva allegato per la prima volta il piano di ammortamento che, quand’anche a mero titolo esemplificativo – trattandosi di mutuo a tasso variabile recava l’indicazione della composizione della rata (con specificazione della quota capitale e interessi).
Ritiene il Collegio che l’indicazione e specificazione della composizione della rata – nella sua quota di capitale e interessi – solamente alla stipula dell’atto pubblico di quietanza finale del 10.9.2012, e non, invece, alla conclusione del contratto di mutuo del 14.7.2009, già vincolante, in quanto primo atto della fattispecie complessa costituita dal mutuo a SAL, determini la violazione del principio di trasparenza consacrato nell’art. 117, comma 4 TUB.
(…) Nel caso sottoposto all’attenzione del Collegio, la mancata indicazione della composizione della rata al momento della conclusione del contratto di mutuo 14.7.2009 (primo atto costituente la fattispecie complessa del mutuo c.d. a SAL) ha avuto come effetto quello di non consentire, alla parte mutuataria, di avere piena contezza del costo del finanziamento e della futura esecuzione del contratto sottoscritto, in violazione del principio di trasparenza posto dall’art. 117, comma 4 TUB.
Il reclamo va pertanto rigettato, con conferma dell’ordinanza 1.10.2025”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Violazione del principio di trasparenza
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