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La Corte di Giustizia, con la sentenza del 10 giugno 2021 nella causa C-609/19, si è pronunciata su una domanda proposta da un Tribunale francese, avente oggetto le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori.
(…) in primo luogo, la Corte ricorda che le clausole abusive contenute in un contratto stipulato con un consumatore non vincolano quest’ultimo e devono essere considerate come se non fossero mai esistite, cosicché non possono avere effetti sulla sua situazione di diritto e di fatto. Di conseguenza, la Corte considera che una domanda proposta dal consumatore ai fini dell’accertamento del carattere abusivo di una clausola contenuta in un contratto del genere non può essere sottoposta a un qualsivoglia termine di prescrizione.
(…) la Corte rileva che un termine di prescrizione per la restituzione di importi versati sulla base di una clausola abusiva che rischia di essere scaduto ancor prima che il consumatore possa essere a conoscenza della natura abusiva di detta clausola non può in alcun caso essere compatibile con la direttiva.
In secondo luogo, la Corte osserva che spetta ai giudici del rinvio valutare se le clausole controverse stabiliscano un elemento essenziale che caratterizza i contratti di mutuo in discussione e che costituisce l’oggetto principale di questi ultimi. In un’ipotesi del genere, infatti, la direttiva consente di esaminare il loro carattere abusivo unicamente nel caso in cui le stesse non siano state formulate in maniera chiara e comprensibile.
In terzo luogo, la Corte rileva che non soddisfa il requisito di trasparenza la comunicazione, al momento della conclusione del contratto, da parte del professionista al consumatore, di informazioni, anche numerose, se queste ultime sono fondate sull’ipotesi che la parità tra la moneta di conto e la moneta di pagamento rimarrà stabile per tutta la durata del contratto.
Ciò vale in particolare quando il consumatore non è stato avvertito dal professionista del contesto economico che può avere ripercussioni sulle variazioni dei tassi di cambio.
In quarto luogo (…) la Corte considera che clausole del genere possono dar luogo ad un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto di mutuo a danno del consumatore.
In effetti, nella misura in cui il professionista non ha rispettato il requisito di trasparenza nei confronti del consumatore, tali clausole sembrano far gravare su detto consumatore un rischio sproporzionato in relazione alle prestazioni e all’importo del prestito ricevuti (…).
Di grande importanza, appare soprattutto ciò che riguarda la trasparenza, ed in particolare quando la Corte afferma che non soddisfa il requisito di trasparenza la comunicazione, al momento della conclusione del contratto, da parte del professionista al consumatore, di informazioni, anche numerose e che clausole del genere possono dar luogo ad un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto di mutuo a danno del consumatore.
Tali argomentazioni, infatti, potrebbero essere fatte valere, anche per le clausole presenti in numerosi contratti di mutuo, come ad esempio quelle che riguardano il tasso floor, per le quali, pur essendo apparentemente chiare, in realtà il mutuatario non riceve, mai, in alcun caso, un esempio dello scenario economico – finanziario che potrebbe svilupparsi a suo sfavore nel corso del rapporto, e, in particolare, che potrebbe verificarsi qualora il tasso di interesse scendesse al di sotto del tasso minimo (floor).
Mostrare un esempio di calcolo sarebbe doveroso, soprattutto, se si pensa che nel caso di estinzione anticipata di un mutuo, il contratto già presenta uno schema simile, quindi, a maggior ragione non si capisce il motivo per cui, nel caso di una clausola floor, che produrrà uno svantaggio economico molto considerevole, non si debba informare il consumatore/mutuatario circa le conseguenze economiche cui potrebbe andare incontro (si ricorda anche il totale squilibrio economico, tutto a vantaggio dell’istituto di credito, che comporta l’applicazione del tasso floor).
Fonte: Corte di giustizia dell’Unione europea – COMUNICATO STAMPA n. 100/21
Lussemburgo, 10 giugno 2021



