Tribunale di Lucca e Contratti bancari, Mancata produzione dell’atto di cessione, cessione crediti in blocco, prova cessione del credito, mancata produzione integrale atto cessione, analisi anomalie finanziamenti, irrilevanza certificazione notarile e lista crediti ceduti, insufficienza pubblicazione in G.U., analisi mutuo, perizia econometrica Milano, anatocismo bancario, esperto in contenzioso bancario Milano, perizia in opposizione a decreto ingiuntivo
Tribunale di Lucca, 06 maggio 2025:
“A riguardo, si osserva che secondo Cass. n. 3405/2024 la cessione dei crediti bancari deve essere provata, ove sia contestata l’esistenza del credito, mediante la produzione del contratto di cessione, non essendo sufficiente la pubblicazione dell’estratto ex art. 58 T.U.B.
Mancando tale produzione, come nella fattispecie ora in esame, gli elementi prodotti da parte convenuta opposta assumono soltanto valore indiziario, di per sé non sufficiente a comprovare l’esistenza del credito (cfr. anche Cass. 5478/2024 e Cass. 28790/2024).
Di conseguenza il diritto azionato in sede monitoria non risulta provato e l’opposizione deve essere accolta, revocando il Decreto Ingiuntivo e condannando parte opposta alla rifusione delle spese processuali, liquidate come in dispositivo in ragione dell’attività effettivamente svolta”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Mancata produzione dell’atto di cessione
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