Tribunale di Potenza e contratti bancari, art. 117 TUB, mancata indicazione del regime di capitalizzazione, capitalizzazione composta, perizia econometrica mutuo, esperto in contenzioso bancario, costi occulti della capitalizzazione composta, regime di capitalizzazione e capitalizzazione semplice, anatocismo bancario, anatocismo su piano di ammortamento alla francese, trasparenza bancaria
Tribunale di Potenza, 21 novembre 2025, sentenza n. 2306:
“Il C.T.U. depositava la relazione definitiva in data 08.07.2024, concludendo che:
– il piano di rimborso del prestito elaborato dalla finanziaria è inficiato da anatocismo poiché elaborato con applicazione del regime finanziario composto;
– il debito residuo del Sig. … quantificato alla data del 30.12.2021, ammonta ad euro 5.430,28, facendo applicazione del regime finanziario semplice nel calcolo della rata e della quota interessi.
(…) La questione centrale del presente giudizio attiene alla valutazione della legittimità del piano di ammortamento “alla francese” utilizzato nel contratto di finanziamento e alle conseguenze giuridiche derivanti dall’eventuale applicazione di un regime di capitalizzazione composta non espressamente pattuito.
Sul punto, occorre richiamare i principi di diritto stabiliti dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 15130 del 29 maggio 2024 (…)
Nel caso di specie, emergono elementi che differenziano la fattispecie da quella esaminata dalle Sezioni Unite e che meritano specifica valutazione.
Il contratto oggetto del presente giudizio presenta caratteristiche che lo distinguono dai mutui bancari standardizzati esaminati dalle Sezioni Unite:
- a) Si tratta di un contratto di finanziamento personale e non di un mutuo ipotecario;
- b) Il contratto non contiene alcuna espressa indicazione del regime di capitalizzazione utilizzato;
- c) La documentazione contrattuale non esplicita chiaramente che il piano di ammortamento sia costruito secondo il regime composto;
- d) Il tasso effettivamente applicato risulta superiore a quello nominalmente indicato per effetto dell’applicazione del regime composto non pattuito.
Come già evidenziato da recente giurisprudenza di merito:
“Il regime finanziario incide pertanto sul monte interessi e, quindi, sulla determinatezza e/o determinabilità del tasso di interesse.
L’importanza del regime finanziario, inteso quale criterio di calcolo degli interessi, trova conferma nel costante orientamento della Giurisprudenza di Legittimità”.
L’art. 117 co. 4 del TUB stabilisce che “i contratti indicano il tasso d’interesse e ogni altro prezzo е condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora”.
Nel caso di specie, la mancata indicazione del regime di capitalizzazione composta comporta una violazione degli obblighi di trasparenza, in quanto il mutuatario non è stato posto in condizione di conoscere l’effettivo costo del finanziamento.
Come chiarito dalla giurisprudenza più attenta, la differenza tra regime semplice e composto non è meramente tecnica, ma incide sostanzialmente sul costo complessivo del finanziamento.
In particolare, recente giurisprudenza ha precisato e ribadito che “l’accettazione del piano di ammortamento da parte del mutuatario ricomprende l’accettazione delle sottostanti modalità matematico-finanziarie di costruzione dello stesso”, ma tale principio presuppone che il mutuatario sia effettivamente a conoscenza di tali modalità.
La consulenza tecnica d’ufficio ha accertato che:
– Il piano di ammortamento è stato costruito utilizzando il regime di capitalizzazione composta;
– Tale regime non era espressamente indicato nel contratto;
L’applicazione del regime semplice comporterebbe un debito residuo significativamente inferiore (€ 5.430,28 anziché € 7.287,66).
Tali risultanze evidenziano che l’applicazione del regime composto, non espressamente pattuito, ha comportato un maggior costo del finanziamento non trasparente per il mutuatario.
La violazione degli obblighi di trasparenza di cui all’art. 117 comma 4 TUB comporta l’applicazione delle sanzioni previste dal comma 7 della medesima norma, che stabilisce l’applicazione del tasso sostitutivo.
Come evidenziato dalla giurisprudenza di merito più recente, quando il contratto non indica chiaramente il regime di capitalizzazione utilizzato, determinando un costo occulto del finanziamento, trova applicazione il regime sostitutivo che, nel caso di specie, corrisponde al regime di capitalizzazione semplice.
(…) La mancata indicazione del regime capitalizzazione composta nel contratto di finanziamento personale ha comportato un costo occulto del finanziamento, in violazione dell’art. 117 comma 4 TUB. Conseguentemente, trova applicazione il regime sostitutivo previsto dal comma 7 della medesima norma, con rideterminazione del debito secondo i criteri del regime di capitalizzazione semplice, come accertato dalla consulenza tecnica d’ufficio.
Il credito azionato da parte opposta deve pertanto essere rideterminato in € 5.430,28, come risultante dall’applicazione del regime sostitutivo”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Mancata indicazione del regime di capitalizzazione
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