Corte di Cassazione, Contratti bancari, mutuo di scopo convenzionale, art. 1813 c.c., destinazione utilizzo somme, nullità
Corte di Cassazione, 05.06.2024, ordinanza n. 15695:
“(…) il mutuo di scopo convenzionale, che costituisce una deviazione dal tipo contrattuale di cui all’art. 1813 c.c., si configura solo quando il mutuatario abbia assunto espressamente un obbligo nei confronti del mutuante, in ragione dell’interesse di quest’ultimo – diretto o indiretto – ad una specifica modalità di utilizzazione delle somme per un determinato scopo: è in tal caso, infatti, che la clausola di destinazione della somma mutuata incide sulla causa del contratto, con la conseguenza che la sua inosservanza dà luogo alla nullità dello stesso (Cass. nn. 24699/2017 e 15929/2018).
Detto altrimenti, il mutuo può essere qualificato di scopo solo allorché la clausola di destinazione coinvolga l’interesse diretto o indiretto dell’istituto finanziatore, mentre l’indicazione dei motivi per i quali il finanziamento viene erogato, non accompagnato da uno specifico programma contrattuale teso alla loro realizzazione, non basta ai fini di tale qualificazione (cfr. Cass. 24699/2017 cit.).
Il giudice del merito non si è attenuto a tali principi, in quanto ha ritenuto di poter qualificare come di scopo il contratto di mutuo dedotto in giudizio senza preoccuparsi minimamente di accertare se ricorresse un interesse anche della banca finanziatrice al perseguimento dell’indicata destinazione della somma erogata”.