Giudice di Pace di Milano – contratti bancari – Rimborso spese per estinzione anticipata – Cessione del quinto dello stipendio – Estinzione anticipata – Diritto del cliente alla restituzione in ragione della durata residua del finanziamento – Rimborso premio assicurativo – Vessatorietà clausole contrattuali – Trasparenza bancaria – perizia econometrica – perizia giurimetrica – perizia su finanziamenti – analisi su mutui – perizia anatocismo – perizia usura
Il Giudice di Pace Milano, 14 marzo 2022 condanna la banca a rimborsare € 2.057,86 (premio assicurativo, spese di istruttoria etc.) per l’estinzione anticipata di un finanziamento stipulato nel 2003.
“Occorre evidenziare che può trovare applicazione l’art. 125-sexies, comma I, del T.U.B. delle leggi in materia bancaria e creditizia ai sensi del quale il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutti o in parte, l’importo dovuto al finanziatore (…)”
(…) in base al disposto dell’art. 8 della direttiva 87/102/CEE, (poi ripreso dal D.M. dell’8.7.92) ai sensi del quale il consumatore deve avere la facoltà di adempiere in via anticipata degli obblighi che gli derivano dal contratto di credito (…)
(…) dovendo ritenersi vessatorie le condizioni contrattuali che stabiliscono la non ripetitività delle commissioni e dei costi applicati al contratto nel caso di estinzione anticipata del contratto”.
Inoltre, in applicazione dell’art. 35, comma 2, del Codice del Consumo devono essere rimborsati secondo il criterio proporzionale tutti gli oneri indicati in contratto, senza rispettare i principi di trasparenza, comprese le commissioni di intermediazione e i costi assicurativi, in ragione del rapporto di accessorietà dei contratti assicurativi e di mediazione creditizia rispetto al rapporto di finanziamento.
Sintesi dell’articolo: Rimborso spese per estinzione anticipata



