Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cassino – contratti bancari – usura – superamento del tasso soglia – TEG – sospensione dei termini – regime della capitalizzazione composta e capitalizzazione semplice, ammortamento alla francese – perizia econometrica – perizia giurimetrica – perizia su conti correnti – analisi conti correnti – perizia usura – perizia anatocismo
La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cassino, 08 maggio 2024 sospende l’esecuzione immobiliare a seguito della querela per usura bancaria ottenuta considerando il regime di capitalizzazione composta.
(…) “rilevato che l’articolo 2, comma 1, lett. d) n. 12, della Legge 27.1.2012 n. 3, novellando l’articolo 20 L. 44/1999, ha disposto che le proroghe e le sospensioni delle procedure esecutive in favore del soggetto vittima di richieste estorsive o di usura, hanno effetto soltanto a seguito del provvedimento favorevole del Procuratore della Repubblica competente;
(…) osservato che la sospensione in oggetto costituisce, invero, un rimedio di tipo cautelare per consentire alla vittima di quei reati di ottenere l’accesso al Fondo (c.d. elargizione) senza incorrere medio tempore nei rigori processuali (e bancari) collegati ai procedimenti espropriativi sorti in base ai debiti scaturenti dai delitti di usura e di estorsione:
(…) rilevato che ai sensi dell’art. 20, 7º comma citato il P.M. non si limita ad esprimere un parere, ma dispone la sospensione della procedura esecutiva ed il provvedimento de quo deve essere trasmesso al giudice dell’esecuzione in conformità alla prescrizione di cui al comma 7 bis della norma citata;
osservato che ricorrono i presupposti per aderire alla richiesta sospensione sulla scorta della c.t. di parte che ha ravvisato il carattere usurario del tasso applicato nel contratto di mutuo.
Dispone (…) dalla data di presentazione della istanza da parte delle persone offese (6.05.24):
- a) la sospensione per anni due dei termini relativi agli adempimenti ed agli atti di cui al comma 1, nonché dei termini indicati dal comma 3 dell’art. 20 della legge n. 44/1999;
- b) la sospensione per la medesima durata, ai sensi del comma 4 dell’art. 20 medesimo, della esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili e i termini relativi ai processi esecutivi mobiliari ed immobiliari, ivi comprese le vendite e le assegnazioni forzate di cui alla istanza di sospensione del 6.05.24 presentata dalla persona offesa, che fa parte integrante del presente atto;
- c) la proroga per anni tre dei termini di scadenza di cui al comma 2 dell’art. 20 citato”.



