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  • Corte di Cassazione, 01/10/2025, ordinanza n. 26532: Modalità di applicazione del tasso BOT
9 Settembre 2026

Corte di Cassazione, 01/10/2025, ordinanza n. 26532: Modalità di applicazione del tasso BOT

Studio Caliendo
giovedì, 27 Novembre 2025 / Published in Mutui e Finanziamenti

Corte di Cassazione, 01/10/2025, ordinanza n. 26532: Modalità di applicazione del tasso BOT

prova della titolarità dei crediti in blocco

Corte di Cassazione e contratti bancari, contratti a tasso variabile, Modalità di applicazione del tasso BOT, art. 117 TUB, modalità applicazione tasso BOT, principi applicativi dell’art. 117 TUB, tassi BOT 12 mesi ante la stipula del contratto, perizia econometrica mutuo a tasso variabile, esperto in contenzioso bancario, anatocismo su piano di ammortamento alla francese, indeterminatezza contratto mutuo, indeterminatezza del tasso variabile

 

Corte di Cassazione, 01 ottobre 2025, ordinanza n. 26532:

“Reputa la ricorrente che in caso di mutuo a tasso variabile il contratto sia a formazione progressiva, onde il momento della sua «conclusione» non coinciderebbe con la sua stipulazione ma sarebbe riferibile alla scadenza dell’ultima rata, oppure alla scadenza di ogni singola rata. 

Perciò il CTU e la Corte d’appello e il CTU avrebbero errato nell’interpretazione del T.U.B. e nell’applicazione del tasso sostitutivo, giacché per epoca di conclusione del contratto doveva «singolarmente quella di maturazione di ogni singola rata»; con la conseguenza che il tasso variabile convenuto tra le parti, ove nullo, deve essere sostituito non con un tasso riferito all’originaria stipulazione del mutuo ma, via via, ad ogni singola rata con il tasso BOT favorevole ai cliente stabilito nei 12 mesi precedenti la maturazione della rata stessa. 

Sostiene inoltre – per quanto si comprende – che la Corte d’appello dovesse procedere ad imputare al capitale le somme che il cliente aveva diritto di ripetere per illegittima applicazione di interessi, con conseguente nuova riformulazione del piano di ammortamento.

6.1- Il motivo è infondato nella parte in cui deduce che erroneamente il tasso sostitutivo di cui all’art. 117 comma 7 lett. a) TUB è stato individuato alla data di conclusione del contratto, anziché all’epoca riferibile all’ultima rata o ogni singola rata, giacché – come affermato dalla stessa ricorrente – la norma applicabile ratione temporis è nel senso che il tasso sostitutivo è quello dei 12 mesi precedenti «la conclusione del contratto», espressione legislativa inequivoca, di cui invoca una non meglio precisata interpretazione «estensiva».

Per il resto il motivo è inammissibile perché la ricorrente propone una critica al ragionamento decisorio nel merito, che reputa erroneo, non per erronea interpretazione della norma applicata, bensì per la concreta applicazione che la Corte di merito ne ha fatto, dovendo ribadirsi che il giudizio di merito del giudice non può essere contestato per violazione di legge sotto il profilo della non corretta ricognizione della fattispecie concreta, bensì della fattispecie astratta recata da una norma di legge, implicando detto vizio necessariamente un problema interpretativo della stessa, «viceversa, l’allegazione di un ‘erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione”.

 

SINTESI DELL’ARTICOLO: Modalità di applicazione del tasso BOT

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