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ABF, Collegio di Milano, 04 ottobre 2023, decisione n. 9517 dichiara la nullità della clausola del contratto di mutuo indicizzato al Franco svizzero, avente ad oggetto la determinazione dei criteri di calcolo del debito residuo per il caso di estinzione anticipata.
“Si noti che le clausole non riportano le operazioni aritmetiche che devono essere eseguite per realizzare tale conversione, ancorché il loro elevato tecnicismo avrebbe richiesto di esporre “in maniera trasparente il funzionamento concreto del meccanismo di conversione della valuta estera”, nonché “il rapporto tra tale meccanismo e quello prescritto da altre clausole relative all’erogazione del mutuo”.
In casi analoghi, la giurisprudenza ABF, quella ordinaria, nonché, prima ancora, quella della Corte di Giustizia si sono pronunciate nel senso della qualificazione di clausole siffatte come vessatorie.
In una delle pronunce, la Corte di Giustizia ha chiarito che “il requisito secondo cui una clausola contrattuale deve essere formulata in modo chiaro e comprensibile obbliga gli istituti finanziari a fornire ai mutuatari informazioni sufficienti a consentire a questi ultimi di adottare le proprie decisioni con prudenza e in piena cognizione di causa.
A tal riguardo, siffatto requisito implica che una clausola relativa al rischio di cambio sia compresa dal consumatore sia sul piano formale e grammaticale, ma anche per quanto riguarda la sua portata concreta, nel senso che un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, possa non solo essere consapevole della possibilità di deprezzamento della valuta nazionale rispetto alla valuta estera in cui il mutuo è stato espresso, ma anche valutare le conseguenze economiche, potenzialmente significative, di una tale clausola sui suoi obblighi finanziari” (Corte di Giustizia 20 settembre 2018, C51/17).
Infatti, secondo l’art. 34 cod. cons. (in linea con l’art. 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE), la valutazione del carattere vessatorio della clausola non attiene alla determinazione dell’oggetto del contratto, né all’adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, purché tali elementi siano individuati in modo chiaro e comprensibile.
Tale ultimo requisito, secondo la giurisprudenza richiamata, non sussiste in presenza di una clausola formulata come quella oggetto del presente ricorso, la quale prevede, prima, la conversione degli importi già restituiti o ancora dovuti dal mutuatario in franchi svizzeri al “tasso di cambio convenzionale” e, poi, la riconversione dell’importo così ottenuto in euro al tasso di cambio corrente: senza, tuttavia, esplicitare le operazioni aritmetiche che debbano essere eseguite al fine di realizzare tale duplice conversione da una valuta all’altra (e viceversa) e i relativi rischi.
(…) Alla luce delle considerazioni fin qui esposte deve concludersi che merita accoglimento la domanda di nullità delle clausole (artt. 7 e 7bis) di indicizzazione perché vessatorie, con conseguente necessità per l’intermediario di ricalcolare il capitale residuo da restituire”.


