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Corte di Appello di Torino, 15/12/2025, sentenza n. 1111 (Richiesta stragiudiziale documentazione):
“Sulla scorta di tali considerazioni, la Suprema Corte ha così riconosciuto al diritto alla consegna di cui all’art. 119, c.4 T.U.B. natura di (cfr. Cass., 13 settembre 2021, n. 24641), avente natura sostanziale e non meramente processuale, tutelabile in giudizio quale situazione giuridica “finale”, a carattere non strumentale (cfr. ex multis Cass., 12 maggio 2006, n. 11004; Cass., 13 settembre 2021, n. 24641; Cass., 29 novembre 2022, n. 35039), cosicché il suo azionamento in giudizio, in caso di inadempimento della banca, non avviene nell’ambito di un processo avente ad oggetto l’attuazione di un diverso diritto, ma si configura esso stesso come oggetto del giudizio intrapreso (cfr. Cass., 12 maggio 2006, n. 11004; Cass., 13 settembre 2021, n. 24641).
9.3.2 Conseguentemente, «avendo il diritto sostanziale potenzialità indeterminate, proprio per la sua natura non strumentale, non riceve limitazioni nel suo contenuto dai diritti ulteriori, dei quali agevoli l’esercizio, […] del quale l’istituto di credito non può impedire l’utilizzazione attraverso formalistiche resistenze, trovando la pienezza del diritto esplicazione anche quando la richiesta manchi delle specifiche indicazioni del rapporto di riferimento, una volta che risulti certo il soggetto interessato, posto che oggetto della domanda è l’accertamento del diritto а conoscerne la esistenza e a conseguirne la documentazione ad essa relativa, che l’istituto di credito non può vanificare con la posizione di forza che gli deriva dal possesso dei documenti, che, riflettendo un rapporto che vede altri soggetti interessati, non sono di esclusiva sua pertinenza, non sono riservati alla esclusiva sua gestione e non sono sottoposti ad un sindacato prognostico degli utilizzi futuri, capace di condizionarne la acquisizione.
Conferma alle conclusioni cui porta la corretta applicazione degli artt. 1374 е 1375 с.с. proviene dall’art. 119 citato, la cui lettura non può essere compiuta del tutto astraendo dalle citate norme codicistiche, che rappresentano un cardine della disciplina legale delle obbligazioni.» (cfr. Cass., 27 settembre 2001, n. 12093; Cass., 13 luglio 2007, n. 15669).
9.4 Ebbene, la maturata consapevolezza circa l’effettiva natura di tale diritto ha altresì consentito alla giurisprudenza di legittimità di statuire che, ai fini del suo esercizio:
i) non assume alcun rilievo l’utilizzazione che il cliente intende fare della documentazione (cfr. Cass., 12 maggio 2006, n. 11004; Cass., 13 settembre 2021, n. 24641; Cass. 19 ottobre 1999, n. 11733; Cass. 13 luglio 2007, n. 15669);
ii) non occorre il rispetto di determinare formalità espressive o di date vesti documentali (cfr. Cass., 30/10/2020, n. 24181; Cass., 11 marzo 2020, n. 6975), «atteso che simili eventualità si tradurrebbero, in ogni caso, in appesantimenti dell’esercizio del potere del cliente: appesantimenti e intralci non previsti dalla legge e frontalmente contrari, altresi, alla funzione propria dell’istituto» (Cass., 11 marzo 2020, n. 6975 cit.);
iii) è sufficiente, da parte del richiedente, l’indicazione degli elementi minimi indispensabili per permettere alla banca l’individuazione di tali documenti, elementi minimi che non necessariamente debbono coincidere con gli specifici estremi identificativi del rapporto, potendo l’individuazione dei documenti essere compiuta anche solo con l’indicazione del soggetto titolare del rapporto, del tipo di rapporto a cui si riferisce la documentazione richiesta e del periodo di tempo entro il quale le operazioni da documentare si sono svolte (Cass., 28/05/2018, n. 13277; Cass., 12 maggio 2006, n. 11004; Cass., 4 dicembre 2019, 2019, n. 31649; Cass., 13 luglio 2007, n. 15669);
iv) si prescinde dall’attualità del rapporto con la banca, giacché il dovere di collaborazione ex artt. 1175 e 1375 c.c. non viene meno con la cessazione del contratto, ma, alla stregua di quanto normalmente previsto per i contratti di collaborazione (si pensi all’obbligo di informazione e di rendiconto in capo al mandatario), produce i suoi effetti fino a quando permane l’interesse giuridicamente riconosciuto e tutelato della controparte a essere informata (così Cass., 12 maggio 2006, n. 11004; Cass., 22 maggio 1997, n. 4598):
«sussistono infatti, anche dopo lo scioglimento del contratto e la cessazione del relativo rapporto, una serie di obbligazioni, sempre di derivazione contrattuale, a cui fanno riscontro altrettante corrispondenti posizioni di diritto soggettivo dei contraenti, in quanto “altro è, invero, il venir meno del programma operativo di realizzazione degli interessi che nell’atto negoziale si era espresso, che effettivamente consegue allo scioglimento del contratto, altro è la cessazione di ogni diritto ed obbligo derivante dagli atti e dai comportamenti tenuti in esecuzione di quel programma (Cass. 22 maggio 1997, n. 4598)”» (Cass., 12 maggio 2006, n. 11004 cit.).
9.5 Alla luce di tale ricostruzione, risulta dunque evidente come il comma quarto dell’art. 119 rappresenti uno tra i più importanti strumenti di tutela che l’ordinamento riconosce a coloro che trovino a intrattenere rapporti contrattuali con gli istituti di credito: con tale norma la legge dà vita a una facoltà, rectius, ad un diritto sostanziale, potestativo, autonomo e finale, non soggetto a restrizioni, espressivo di un dovere di protezione sussistete in capo alla banca (cfr. Cass. 11 maggio 2017, n. 11554), il cui esercizio non può essere ostacolato da inutili e artificiosi formalismi”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Richiesta stragiudiziale documentazione
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