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Corte d’Appello di Salerno, 26 dicembre 2025, sentenza n. 1159:
“L’art. 125 bis d.lgs. n. 385/1993 prevede, al comma 6, che sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell’art. 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel T.A.E.G. pubblicizzato nella documentazione predisposta in conformità all’art. 124, precisando che la nullità della clausola non comporta la nullità del contratto, e, al comma 7, che nei casi di assenza o di nullità delle relative clausole contrattuali:
a) il T.A.E.G. equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali (…).
(…) Ed invero, non può revocarsi in dubbio che la polizza assicurativa sottoscritta dalla (…) il 5 giugno 2012, sebbene qualificata come facoltativa nel contratto di finanziamento n. 11037767, vi era, in realtà, collegata sotto il profilo genetico e funzionale, giacché stipulata contestualmente a tale negozio giuridico, preordinata a garantire il soddisfacimento del credito vantato dalla (…) mediante il pagamento del premio, inglobato nelle singole rate, per una durata corrispondente a quella dell’ammortamento dell’obbligazione restitutoria, pari a mesi ottantaquattro, e destinata a generare remunerazione, procurando all’istituto mutuante l’introito del 40% per l’attività di distribuzione del prodotto assicurativo, come emerge dal modulo di adesione al programma “Lifestyle” da parte della consumatrice.
Ne deriva che il costo dell’assicurazione stipulata dalla (…) il 5 giugno 2012 deve essere incluso nel calcolo del tasso effettivo globale del contratto di finanziamento n. 11037767, atteso che tale spesa era necessaria e non facoltativa ai fini dell’erogazione del credito, costituendo, tra l’altro, parte integrante del suo corrispettivo e, dunque, una componente della remunerazione complessivamente dovuta alla (…).
In sostanza, la sottoscrizione della polizza assicurativa assurgeva a condizione indefettibile per la concessione del finanziamento, nel senso che, in mancanza, la (…) non avrebbe erogato alla (…) la somma di euro 15.811,00 (pari alla somma netta di euro 14.803,00 oltre quella di euro 1.008,00 dovuta per il premio) o, comunque, non l’avrebbe erogata alle condizioni economiche offerte (a fronte, cioè, di interessi corrispettivi per complessivi euro 7.042,76), sicché il tasso annuo effettivo globale dell’operazione creditizia in esame, comprendendo il costo della garanzia prestata dalla consumatrice (ammontante ad euro 1.008,00 e, quindi, ad euro 12,00 per ottantaquattro mesi), deve essere rideterminato da quello contrattualmente indicato nel 10,64% in quello calcolato dal consulente tecnico d’ufficio nel 13,06%.
La difformità tra il tasso annuo effettivo globale riportato nel contratto di finanziamento n. 11037767 del 5 giugno 2012 e quello quantificato dall’ausiliario con il computo della spesa assicurativa comporta, ai sensi dell’art. 125 bis, comma 6, d.lgs. n. 385/1993, la nullità della relativa clausola negoziale e, a norma del successivo comma 7, lett. a), la rimodulazione del costo complessivo dell’erogazione del credito mediante l’applicazione del solo tasso di interesse sostitutivo ivi previsto.
(…) La Corte d’Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull’impugnazione proposta da e avverso la sentenza n. /2023 del Tribunale di Nocera Inferiore con atto di citazione notificato il 13 maggio 2024, così provvede:
- accoglie l’appello e, per l’effetto, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, revoca il decreto ingiuntivo”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Spese assicurative facoltative nel TAEG
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