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Corte di Appello di Roma, 05 maggio 2026:
“Infatti, va premesso che la banca convenuta è una di quelle che si sono rese autrici della manipolazione presa in esame ed accertata dalla Commissione europea.
Né vale in contrario affermare, come fa la difesa della appellata, che questa non era la diretta interessata dal provvedimento citato, laddove è innegabile che facesse parte del gruppo bancario coautore della manipolazione e, dunque, era perfettamente a conoscenza di essa.
Tra l’altro, è altrettanto pacifico che il contratto di mutuo sia stato sottoscritto nell’anno 2007, ovvero nel periodo preso in esame dalla Commissione e, dunque, il relativo provvedimento costituisce certamente prova legale della manipolazione senza che la società attrice fosse onerata di fornire ulteriore elemento di prova.
Sulla base di tali premesse, ritiene il Collegio di dover fare proprie le conclusioni della S.C. (Cass. Sez. III^ 13.12.2023 n. 34889) a mente della quale non può che prendersi le mosse dalla sentenza delle SS.UU. n. 41994/21) che, dirimendo altra annosa questione in ordine al contrasto insorto sulle clausole conformi allo schema ABI, dichiarato parzialmente illegittimo dal noto provvedimento n. 55 (2005 della Banca d’Italia, hanno concluso nel senso della nullità parziale delle clausole suddette).
(…) nel caso di specie non può che affermarsi la parziale nullità della clausola determinativa degli interessi del contratto di mutuo, viste le premesse in fatto in ordine al tempo di sottoscrizione del contratto e del valore legale della pronuncia della Commissione europea oltre che della circostanza che la appellata era una delle banche interessate.
L’altra questione attiene alle conseguenze della declaratoria della nullità parziale della clausola.
Anche sul punto le opinioni sono state diverse.
Ritiene la Corte che non possa che farsi richiamo alla puntuale ctu dovendosi sostanzialmente procedere al ricalcolo della maggior somma dalla società versata alla banca in conseguenza della applicazione clausola illecita.
(…) Va, infine, respinta la sollevata eccezione di prescrizione sollevata dalla difesa della banca, non essendovi dubbio che il dies a quo decorra dalla data di estinzione del rapporto di finanziamento (2017) e non dalle singole rate scadute.
(…) condanna la banca appellata alla restituzione in favore dell’appellante per interessi non dovuti, della complessiva somma di € 20.471,91 (…)”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Nullità parziale per euribor manipolato – prescrizione del mutuo a partire dall’estinzione
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