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  • Tribunale Taranto, 06/03/2024: Usura mutuo – inclusione nel TEG del costo della polizza assicurativa
20 Aprile 2026

Tribunale Taranto, 06/03/2024: Usura mutuo – inclusione nel TEG del costo della polizza assicurativa

Studio Caliendo
mercoledì, 22 Ottobre 2025 / Published in Mutui e Finanziamenti

Tribunale Taranto, 06/03/2024: Usura mutuo – inclusione nel TEG del costo della polizza assicurativa

Nullità interessi di mora

Tribunale Taranto e contratti bancari, Mutuo in usura per la polizza assicurativa, spese assicurative in teg, polizze assicurative nel calcolo dell’usura, assicurazioni nella verifica del tasso soglia, tasso soglia e mutuo, mutui e usura, costo della polizza assicurativa contestuale alla stipula del mutuo nella formula di calcolo del TEG, principio di simmetria, grado di omogeneità, perizia econometrica mutuo

 

Tribunale Taranto, 06 marzo 2024:

“Le Sezioni Unite, nella pronuncia del 18/09/2020 n. 19597, hanno confermato “la piena razionalità del cd. principio di simmetria, in continuità con quanto affermato dalla Corte (Cass., sez. un., 20 giugno 2018, n. 16303; nonché Cass. 3 novembre 2016, n. 22270; Cass. 22 giugno 2016, n. 12965), secondo cui deve esservi simmetria tra il tasso effettivo globale medio rilevato trimestralmente a norma della L. n. 108 del 1996, art. 2, comma 1, ed il tasso effettivo globale della singola operazione; tutto ciò, atteso, sia il contenuto letterale delle disposizioni che disciplinano il T.e.g. ed il T.e.g.m., ovvero l’art. 644 c.p., comma 4, e la L. n. 108 del 1996, art. 2, comma 1, sia l’intuitiva esigenza logica legata all’essenza stessa di ogni procedimento comparativo, che, in quanto tale, postula un certo grado di omogeneità dei termini di riferimento“. 

Pertanto, la questione relativa alla rilevanza usuraria delle indennità o degli oneri eventuali va affrontata nel senso che non possono essere incluse nel TEG somme o indennità pattuite che non costituiscono costi negoziali reali, assimilabili agli interessi

Pertanto, in linea con tali pronunce, i costi assicurativi rientrano nel conteggio rilevante per la verifica del rispetto del tasso soglia antiusura purché collegati alla concessione del credito. 

Il collegamento, come detto, può essere provato con qualunque mezzo e, nel caso di specie, sussiste

perché:

-la polizza è contestuale al contratto di prestito;

-la polizza ed il costo assicurativo sono indicati nelle “condizioni del finanziamento”;

-la beneficiaria dell’indennizzo, nel caso di concretizzazione dei rischi assicurati, riguardanti il

soggetto finanziato, è SpA che assume la qualità di contraente-beneficiaria nel contratto stipulato con Assicurazioni SpA.

-in accoglimento della domanda, accertata la nullità delle clausole indicate in motivazione e la non

debenza delle poste passive ex art.1815 comma 2 c.c., condanna SpA alla restituzione dell’importo di € 5.944,60 oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo;

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