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CGUE, 13 febbraio 2025, C-472/23:
“L’articolo 23 della direttiva 2008/48, letto alla luce del considerando 47 della stessa, deve essere interpretato nel senso che:
esso non osta a una normativa nazionale che prevede, in caso di violazione dell’obbligo di informazione imposto al creditore ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, di tale direttiva, una sanzione uniforme, consistente nel privare il creditore del suo diritto agli interessi e alle spese, indipendentemente dal livello di gravità individuale di una simile violazione, a condizione che tale violazione sia idonea a compromettere la possibilità del consumatore di valutare la portata del suo impegno”.



