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Corte d’Appello di Trento, 14 agosto 2025, sentenza n. 164:
“Né vale opporre che si tratterebbe di clausola accessoria perché, in mancanza di essa, il negozio potrebbe comunque essere validamente stipulato, dato che la sua disciplina legale non ne richiede la presenza ai fini della validità.
Questo perché l’art. 34, comma 2 non ha riguardo né ai requisiti di validità del contratto previsti dall’art. 1325 e.e., nè ai requisiti del suo oggetto come considerati dall’art. 1346 c.c., ma, proprio come afferma la sentenza della Corte di Giustizia del 30 aprile 2014 Pt 3 C-26/ 13, a quelle clausole contrattuali che “fissano le prestazioni essenziali dello stesso contratto e che, come tali, lo caratterizzano”.
Non si deve quindi stabilire se si tratti di elemento che condiziona o meno efficacia o validità del contratto; occorre invece accertare se definisca il suo oggetto, e quindi l’essenza stessa del rapporto.
E necessariamente una clausola che stabilisce il tasso di interessi definisce la prestazione fondamentale di un contratto di mutuo, determinandone l’oggetto e definendo l’essenza stessa del rapporto contrattuale:
il contenuto della fondamentale obbligazione del mutuatario (il pagamento degli interessi), non potrebbe essere compreso se non considerando la clausola che prevede che essi non potranno scendere al di sotto di una soglia minima.
Se ne deve concludere che la clausola floor attiene all’oggetto principale del contratto, e, come tale, non è soggetta al controllo di vessatorietà.
In tali termini si è espressa recentemente anche la Corte di Cassazione, sia pure in una pronuncia intesa a negare che la previsione di un tasso minimo dovuto dal cliente, inserita in un contratto di finanziamento a tasso indicizzato, costituirebbe una inconsapevole vendita da parte del cliente al finanziatore di una option floor, e dunque un contratto derivato.
Così testualmente l’Ordinanza 1942/2025 (…)”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Clausola Floor non nulla – Codice del consumo e tasso minimo
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