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  • Tribunale di Siena, 30/09/2025, sentenza n. 593: Il tasso Floor non rappresenta una clausola vessatoria
20 Aprile 2026

Tribunale di Siena, 30/09/2025, sentenza n. 593: Il tasso Floor non rappresenta una clausola vessatoria

Studio Caliendo
martedì, 20 Gennaio 2026 / Published in Mutui e Finanziamenti

Tribunale di Siena, 30/09/2025, sentenza n. 593: Il tasso Floor non rappresenta una clausola vessatoria

Onere della prova per i mutui chirografari

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Tribunale di Siena, 30 settembre 2025, sentenza n. 593:

“Sulla nullità della clausola “floor” anche per contrasto al diritto consumeristico

In via di estrema sintesi la difesa attorea lamenta che la commissione del tasso minimo di interesse applicato dalla pari al 2,50%, indicato in apposita clausola (c.d. floor) si sarebbe tradotta in uno squilibrio negoziale economicamente vantaggioso per l’istituto di credito, senza possibilità per la mutuataria di averne contezza né margine alcuno di trattativa.

L’eccezione non merita accoglimento.

Il contratto di mutuo reca effettivamente una “clausola floor”, contemplata nell’art. 4, rubricato «Durata-Interessi», con la quale si prevede, con carattere grafico enfatizzato in grassetto, che «da misura del tasso di interesse annuo, come sopra determinato, non potrà mai essere inferiore al 4,50». È noto come le clausole di questo tipo, descrivendo un limite percentuale al di sotto del quale gli interessi dovuti non possono scendere, presentino una funzione di salvaguardia per l’istituto di credito, in quanto garantiscono che gli interessi corrispettivi siano almeno pari alla valore percentuale individuato dalle clausole stesse, anche laddove il parametro, in genere variabile e parametrato in base all’Euribor, di calcolo degli interessi si rivelasse inferiore al valore del tasso assunto dalla specifica clausola floor.

Le clausole floor si contrappongono alle clausole cap, che prevedono un limite percentuale al di sopra del quale gli interessi dovuti non possono salire, e che assumono una funzione garantistica e di salvaguardia per la parte mutuataria, assicurando che gli interessi corrispettivi non superino il valore percentuale individuato dalla clausola stessa, anche laddove il parametro di calcolo degli interessi si rivelasse maggiore del valore del tasso assunto dalla specifica clausola cap.

È altresì noto come le clausole floor vadano ricondotte alla struttura di determinazione del tasso di interesse debitorio per il cliente ed abbiano dunque natura creditizia e non già finanziaria, non essendo assimilabili ad operazioni creditizie accompagnate da una componente derivativa implicita (c.d. derivati impliciti), idonea a determinare l’applicazione delle regole poste dalla normativa primaria e secondaria di riferimento in tema di servizi di investimento (ofr. Cass. Sez, U. 23 febbraio 2023, п. 5657: «Costituisce un puro artificio la tesi […] secondo cui la previsione di un tasso minimo dovuto dal cliente, inserita in un contratto di finanziamento a tasso indicizzato, costituirebbe una inconsapevole vendita da parte del cliente al finanziatore’ di una option floor, e dunque un contratto derivato>»).

(…) Va osservato che la clausola floor contenuta nel contratto stipulato dalle parti attiene alla determinazione dell’oggetto del contratto e/o all’adeguatezza del corrispettivo e, pertanto, è anche esclusa dal vaglio di vessatorietà ai sensi dell’art 34, comma 20, del codice del consumo, essendo formulata in maniera chiara e comprensibile; l’assenza di chiarezza e comprensibilità è comunque un giudizio di fatto.

Se si considera, infine, che nel caso di specie la clausola floor è contenuta in un contratto di mutuo stipulato per atto pubblico, appare ancor più evidente l’infondatezza dell’eccezione, posto che le clausole inserite nei contratti conclusi per atto pubblico, ancorché si conformino alle condizioni poste da uno dei contraenti, non possono considerarsi comunque come unilateralmente predisposte dal contraente medesimo ai sensi dell’art. 1341 c.c. e, pertanto, quand’anche fossero da considerarsi vessatorie, non necessiterebbero di specifica approvazione.

E infine non può farsi derivare in via automatica la nullità della clausola floor, determinata, dall’assenza di una clausola cap”.

 

SINTESI DELL’ARTICOLO: Tasso floor e clausola vessatoria

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