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Corte d’Appello di Napoli, 30 luglio 2025 (Cessione art. 58 TUB):
“(…) la cessione di credito determina la successione a titolo particolare del cessionario nel diritto controverso, cui consegue, ai sensi dell’art. 111 c.p.c., la valida prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e la conservazione della legittimazione da parte del cedente, in qualità di sostituto processuale del cessionario, anche in caso d’intervento di quest’ultimo fino alla formale estromissione del primo dal giudizio, attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti. (cfr. Cass. n. 22424 del 22.10.2009).
Di recente, la Suprema Corte ha ribadito che (cfr. Cassazione civile , sez. I , 04/03/2024 , n. 5728), in tema di cessione dei crediti, l’intervento, anche in grado d’appello, del cessionario, quale successore a titolo particolare nel diritto controverso, nella controversia promossa dal cedente nei confronti del debitore ceduto, postula, a pena di inammissibilità, che vi sia espressa adesione del cedente e che non vi siano contestazioni da parte del debitore ceduto neppure in ordine al verificarsi della cessione stessa, giacché, in caso contrario, si verificherebbe una non consentita e significativa modificazione del petitum e della causa petendi della lite originariamente introdotta.
In particolare, la giurisprudenza (cfr. anche Cass., sez. un., 3 novembre 1986, n. 6418, Cass. n. 10442-2023, conf. Cass.25424-2023 e Cass. n. 5129-2020) ha evidenziato che la soluzione qui divisata non comprime in modo irragionevole i diritti degli intervenienti;
tali domande, infatti, impongono un ampliamento del tema del contendere rispetto a quello già determinatosi con riguardo alle altre parti del giudizio che, in caso di mancata adesione alla cessione da parte del cedente, si trovano coinvolte in una lite diversa da quella originariamente proposta nei loro confronti, indubitabilmente destinata a ripercuotersi sulle pretese oggetto di lite.
Si tratta, in definitiva, di una modifica consistente della causa petendi che deriva dalla verifica dei presupposti giustificativi della cessione e che, pertanto, non mette in allarme, vulnerandoli, i canoni di effettività e del diritto all’esercizio del diritti invocati, ma piuttosto rappresenta il ragionevole punto di bilanciamento fra l’esigenza di consentire al successore nel diritto controverso di essere parte di un giudizio nel quale ha un evidente interesse ad intervenire anche in fase di appello e quella di non determinare una modifica significativa dei termini della questione originariamente controversa.
Modificazione significativa qual è quella inerente alla titolarità del rapporto controverso rispetto alla cedente quando non vi è adesione del cedente, che è cosa diversa dall’accertamento della titolarità del diritto controverso originariamente posta a base della domanda in primo grado.
Nel caso di specie, da un lato non si rinviene, nel corso del giudizio di primo grado, nessuna adesione espressa da parte della cedente …Banca (che dopo l’intervento della … S.p.A. si è limitata a non partecipare più al giudizio) e, dall’altro, i debitori ceduti avevano tempestivamente contestato l’avvenuta cessione del credito.
Consegue a quanto premesso che, a prescindere dalla prova della cessione del credito oggetto di lite, in nessun caso avrebbe potuto o potrebbe pronunciarsi la condanna della … srl e di …. direttamente nei confronti della ….Solutions S.p.A. (ovvero della …. S.p.A.) e, quindi, l’appello non può trovare accoglimento”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Cessione di crediti ex art. 58 TUB – Cessione art. 58 TUB
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