Corte di Cassazione e contratti bancari, Titolo non dedotto ed extrapetizione, revoca del decreto ingiuntivo, ripetizione dell’indebito, domanda restitutoria, perizia econometrica mutuo, anatocismo mutui alla francese, contenzioso bancario, anatocismo bancario, perizia econometrica mutui Barclays, perizia anatocismo mutuo alla francese
Corte di Cassazione, con ordinanza n. 21410 del 30 luglio 2024:
“Infatti, la sentenza che pronuncia la nullità di un contratto ristabilisce fra le parti, sul piano patrimoniale, lo status quo ante come se il contratto non fosse stato mai concluso: pertanto, se il contratto nullo ha avuto esecuzione, la parte che ha effettuato la prestazione ha diritto alla restituzione, secondo le regole della ripetizione dell’indebito (cfr. già Cass. 30 dicembre 1971, n. 3788).
Occorre considerare che diritti di obbligazione tendenti all’ottenimento della medesima somma di denaro sono eteroderminati, in quanto possono esistere contemporaneamente più volte fra i medesimi soggetti e perciò richiedono, quale indispensabile elemento di individuazione, l’allegazione dei fatti costitutivi sui quali essi si fondano.
È stato perciò affermato che la ripetizione dell’indebito integra, rispetto alla domanda di adempimento contrattuale o di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale, originariamente proposta, una domanda nuova, non costituendo le due pretese articolazioni di un’unica matrice e riguardando entrambe diritti eterodeterminati.
(…) Ciò detto, la trascrizione delle conclusioni rassegnate dalla banca nella comparsa di risposta di primo grado (pag. 10 del controricorso) non dà conto della proposizione di una domanda ex art. 2033 c.c.
Né è rilevante che gli odierni ricorrenti abbiano domandato la rideterminazione del dare avere e la declaratoria che essi non erano debitori di alcuna somma o, in subordine, che erano obbligati per un importo inferiore a quello di euro 464.253,11, oggetto di ingiunzione.
Come è evidente, tale domanda non può supplire alla mancata tempestiva proposizione della domanda restitutoria.
In conclusione, la decisione impugnata, con cui è stata pronunciata condanna al pagamento per un titolo non dedotto, risulta affetta da extrapetizione e va pertanto cassata”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Titolo non dedotto ed extrapetizione



