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Il Tribunale di Nuoro con Ordinanza n. 283 del 24 maggio 2019 dispone che la banca richieda alla Centrale dei Rischi della Banca d’Italia, la cancellazione della segnalazione ai danni di una società.
Nell’Ordinanza “si osserva ancora che il dovere gravante sull’intermediario di effettuare presso la centrale rischi della banca d’Italia una segnalazione corretta dello stato del rapporto con il cliente o comunque una segnalazione che non ne pregiudichi ingiustamente la possibilità di ricorrere al credito, riposa sulla necessità di osservare i canoni della buona fede in sede di esecuzione del contratto.
Nel caso di specie l’iscrizione effettuata in concreto segnala una situazione dello stato del rapporto indubbiamente deteriore per il cliente rispetto a quella effettivamente esistente, il che contrasta con il dovere della parte di comportarsi secondo buona fede nell’esecuzione del contratto in cui rientra anche il dovere di evitare di pregiudicare ingiustificatamente la posizione della propria controparte contrattuale”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Cancellazione illegittima segnalazione alla CR



