Tribunale di Udine – contratti bancari – mutuo – tasso di interesse – Indeterminatezza e indeterminabilità delle clausole di un mutuo – indeterminatezza – clausole contrattuali – art. 117 TUB – perizia econometrica – perizia giurimetrica – perizia su leasing – analisi leasing
Con ordinanza del 04 Gennaio 2021, il Tribunale di Udine sospende l’esecuzione per indeterminatezza e indeterminabilità delle clausole contrattuali di un mutuo.
Secondo il giudice:
– “non è precisato se il calcolo degli interessi – per determinare la distanza fra le date rilevanti -avverrà considerando l’anno civile (365 gg.) o quello commerciale (360 gg.);
– mancano del tutto sia un criterio contrattuale, sia un prospetto predefinito di restituzione rateale del capitale (piano di ammortamento, NON allegato), che stabilisca se lo stesso seguirà il metodo italiano, francese, tedesco o misto, e se la rata sarà rata costante, crescente o decrescente.
Ora, quando la restituzione del capitale deve avvenire con tasso di interesse variabile, la modalità di ricalcolo degli interessi dovuti in ciascuna rata mensile non può avvenire senza la preventiva fissazione del consenso reciproco su tutti gli elementi necessari, tra cui i due elementi sopra elencati.
In particolare, con riferimento al primo aspetto (c.d. days count convention), si può stabilire che i mesi siano tutti composti da 30 giorni e che un anno sia formato da 360 giorni (“anno commerciale” o “360/360”). Esistono però numerose modalità alternative attraverso cui è possibile determinare il numero di giorni, rapportati ad anno, intercorrenti tra due date di pagamento consecutive.
Quando si impiega il metodo di ammortamento “alla francese”, per stabilire l’importo della rata costante, si utilizza una formula che presuppone un anno commerciale. Per tale via in genere si riesce ad affermare la determinabilità del criterio in esame, qualora nel mutuo sia espressamente convenuto l’utilizzo dell’ammortamento “alla francese”; ma nel contratto in esame, come detto, tale elemento manca del tutto, lasciando il meccanismo di conteggio in esame completamente sprovvisto di un elemento decisivo.
(…) La conseguenza della nullità rilevata dovrebbe essere l’applicazione dell’art. 117 commi 4 e 7 TUB, da cui deriverebbe la necessità di rivedere completamente il piano del rimborso del mutuo (…) ciò comporterebbe l’accertamento del fatto che la cliente avrebbe pagato, ad oggi, € 73.504,93 a titolo di interessi in più (…)”.



