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Arbitro per le controversie finanziarie (ACF), 28 ottobre 2025, decisione n. 8230:
“La controversia attiene, come detto, a profili di supposta responsabilità dell’Intermediario in relazione alla violazione degli obblighi informativi preventivi circa le caratteristiche e il grado di rischiosità dell’investimento proposto, in sede di prestazione consulenziale, alla Ricorrente e in relazione alla performance negativa registrata dall’investimento stesso.
(…) Gli Orientamenti su alcuni aspetti dei requisiti di adeguatezza della MiFID II del 2018 sul punto prefigurano due possibilità per l’intermediario:
(i) invitare il gruppo di persone fisiche a designare un rappresentante, prevedendo che la designazione debba avvenire per iscritto ed essere registrata dall’impresa;
ovvero (ii) raccogliere informazioni su ogni singolo cliente e valutare l’adeguatezza per ogni singolo cliente, delineando i comportamenti da seguire per ciascuna delle due ipotesi.
Nella controversia all’esame, invece, nulla di tutto ciò si rileva essere stato fatto dall’Intermediario. Accertata, in questi termini, la condotta violativa dell’Intermediario nel caso in esame e la sua conseguente responsabilità sotto il profilo risarcitorio, il danno che ne è conseguito – tenuto conto che la Ricorrente ha investito nel fondo € 30.000,00 nel gennaio 2022, € 15.000,00 nel gennaio 2023 e un totale di € 1.050,00 per i 21 versamenti mensili da € 50,00 registrati nel documento “storico movimenti” versato in atti, per complessivi € 46.050,00, e ha ricevuto in sede di liquidazione un totale di € 43.504,57 – ammonta a € 2.545,43, oltre a rivalutazione e interessi legali.
PQM
In accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l’Intermediario tenuto a corrispondere alla Ricorrente, a titolo risarcitorio, la somma complessiva rivalutata di € 2.876,34 per i titoli di cui in narrativa, oltre agli interessi dalla data della decisione sino al soddisfo, e fissa il termine per l’esecuzione in trenta giorni dalla ricezione della medesima decisione”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: ACF e Inadeguatezza della consulenza finanziaria
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