Arbitro controversie finanziarie e contratti finanziari, Difetto di Profilatura investitore, responsabilità della banca, perizia derivati finanziari IRS SWAP, perizia econometrica mutuo, esperto in contenzioso bancario
ACF, 16 luglio 2025, decisione n. 8116 circa il Difetto di Profilatura investitore:
“L’ACF, al riguardo, ha già avuto modo di precisare che nel caso in cui il conferimento del premio non avvenga in un’unica soluzione, ma attraverso un piano di accumulo distribuito su un largo arco temporale, l’intermediario è tenuto a valutare l’operazione nel suo complesso, dal momento che la disciplina di riferimento prevede che l’investimento in una polizza a contenuto finanziario possa essere raccomandata qualora sia di natura tale che il cliente sia finanziariamente in grado di sopportare qualsiasi rischio connesso all’investimento compatibilmente con i suoi obiettivi di investimento.
Sulla base di tale premessa, questo Collegio ha censurato una condotta simile a quella in analisi, in cui l’intermediario aveva valutato l’adeguatezza dell’investimento sotto il profilo della sua sostenibilità finanziaria solo relativamente al primo versamento del PAC e non, invece, con riguardo all’intera durata dell’investimento. (Decisioni ACF nn. 7507 e 7508 del 25 luglio 2024).
Solleva ulteriori perplessità anche la scelta di alimentare il suddetto versamento mensile di € 3.500 nelle polizze attraverso il rimborso programmato di fondi poco prima sottoscritti, non avendo l’Intermediario spiegato le ragioni alla base di una tale raccomandazione, né dimostrato che un tale meccanismo fosse conveniente per la cliente in un’ottica costi / benefici.
Le plurime criticità rilevate assumono carattere assorbente e dirimente rispetto agli ulteriori profili di doglianza.
- Accertata così la violazione delle regole in materia di valutazione di profilatura e di adeguatezza, occorre ora procedere alla quantificazione del danno.
Deve rilevarsi, anzitutto, che, come emerge dalle evidenze in atti, non tutti i prodotti contestati hanno generato un’effettiva perdita in conto capitale al momento del disinvestimento e non tutti sono stati disinvestiti risultando alcuni ancora presenti nel portafoglio delle Ricorrenti alla data di completamento del fascicolo istruttorio del presente procedimento.
Ed inoltre una precisa ricostruzione del danno risulta molto difficoltosa in quanto:
i) alcuni fondi si caratterizzano per un rimborso programmato;
ii) altri strumenti, come rilevato dall’intermediario nelle repliche finali, sono stati liquidati in pendenza del procedimento;
iii) altri ancora, sulla base degli atti allegati, sembrano rimasti nella disponibilità delle Ricorrenti, le quali hanno rappresentato la volontà di disinvestirli una volta non più in perdita.
Tali fondi ancora nella disponibilità delle Ricorrenti si caratterizzano per una certa volatilità, ma nel tempo, come dalle stesse affermato, hanno recuperato parte del loro valore.
Tanto premesso, con riferimento alle tre polizze, il danno risarcibile è pari a € 1.940,37 (…)”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Difetto di Profilatura investitore



