Tribunale Milano e contratti bancari – Decreto ingiuntivo non opposto – foro del consumatore – fideiussore consumatore – decreto ingiuntivo non tempestivamente opposto – Rilievo di incompetenza per clausola abusiva – Ammissibile – perizia econometrica – perizia giurimetrica – check up contratti bancari
Il Tribunale di Milano, 09 gennaio 2023 evidenzia che con quattro sentenze gemelle, pronunciate il 17 maggio 2022, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha affrontato la questione se siano compatibili o meno con i principi posti dagli artt. 6 par. 1 e 7 par. 1 della direttiva 93/13/CEE e 47 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, le norme processuali del diritto degli Stati Membri che, in caso di intervenuta formazione del giudicato (giudicato implicito), impediscono al giudice dell’esecuzione (ovvero dell’appello) di esaminare d’ufficio la natura abusiva delle clausole contenute nei contratti posti a fondamento del provvedimento passato in giudicato.
“Il decreto ingiuntivo opposto, tuttavia, non contiene motivazione espressa sulla validità della clausola abusiva di deroga di competenza presente nella “lettera di impegno” del 1.12.2016 dedotta in giudizio, né contiene l’avviso al consumatore sulla decadenza in cui incorre, in caso di mancata opposizione, nel far valere tale abusività: di conseguenza, considerati i principi posti dalla CGUE nelle sentenze gemelle del 17.05.2022 (la sentenza resa nelle cause C-693/19 e C-831/19 concerne proprio l’incompatibilità con il diritto europeo degli artt. 647 cpc e 2909 cc nell’ipotesi di giudicato implicito su clausole abusive) spetta a questo Giudice, investito dal consumatore dell’eccezione di incompetenza per territorio e abusività della clausola derogativa di competenza, questioni anche rilevate di ufficio, esaminare nel merito tali questioni.
Nel merito, la clausola di deroga di competenza è effettivamente abusiva e, quindi, nulla, con conseguente incompetenza del Tribunale di Milano a conoscere della pretesa ingiuntiva contro (…) per essere competente in via esclusiva il Tribunale di Trapani.
Il decreto ingiuntivo opposto, di conseguenza, è nullo limitatamente all’ingiunzione pronunciata contro (…) per essere stato emesso da Giudice incompetente per territorio, con conseguente declaratoria come da dispositivo e assegnazione del termine per la riassunzione”.



