Tribunale di Pisa – contratti bancari – banche – Conto corrente – mancanza contratto apertura – eccezione prescrizione – onere banca prova rimesse – rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie – utilizzo saldo rettificato – anatocismo bancario – usura – anatocismo bancario – perizia econometrica – perizia giurimetrica – perizia su conti correnti – analisi conti correnti
Il Tribunale di Pisa, sentenza n. 353 del 08 marzo 2023 si pronuncia in merito all’onere della prova in tema di rimesse solutorie:
“(…) la nullità totale del rapporto derivante dalla mancata osservanza della forma prescritta priva in radice di effetti l’operazione di autonomia privata impostata dai contraenti, determinando come conseguenza esclusivamente effetti restitutori con riguardo a tutte le prestazioni eseguite da entrambe le parti, ai sensi dell’art. 2033 c.c.
Tuttavia, essendo il conto corrente un rapporto di durata, nell’ambito del quale le parti annotano sul conto reciproche rimesse tra le quali opera la compensazione, è stato necessario, mediante la CTU, ricostruire l’intera movimentazione del conto e ricalcolare il saldo finale, espungendo tutti gli addebiti e tutti gli accrediti effettuati a titolo di interessi, spese, commissioni, capitalizzazione e calcolando sulle somme sia a credito sia a debito i soli interessi al tasso legale dalla data di inizio del rapporto.
(…) “Tuttavia, l’onere di provare il carattere solutorio delle rimesse non incombe sempre al correntista: qualora come nel caso di specie la banca abbia domandato in via riconvenzionale la condanna del correntista al pagamento di quanto asseritamente dovuto per saldo negativo (pari ad 19.168,19), alla stessa che spetta provare il carattere solutorio delle rimesse”.
(…) Il Tribunale di Pisa (…) così provvede:
1) accerta e dichiara, in relazione al c/c bancario per cui è causa e ai relativi conti tecnici, la nullità del contratto di c/c per carenza di forma scritta e la conseguente nullità delle clausole di determinazione ed applicazione di interessi debitori ultra-legali, di interessi anatocistici, CMS in assenza di pattuizioni scritte e altre spese e oneri vari, nei termini di cui in motivazione;
2) accerta e dichiara che il saldo del conto corrente unitario per cui è causa deve essere rideterminato in + 146.197,48, in favore della ********X;
3) accoglie la domanda di ripetizione dell’indebito formulata da ********X e, per l’effetto, condanna la convenuta alla restituzione in favore dell’attrice dell’importo di 146.197,48.



