ABF, Collegio di Coordinamento e Contratti bancari, Interessi non accreditati su libretto a risparmio, perizia econometrica mutuo, anatocismo bancario, libretto di deposito a risparmio, interessi non accreditati, prescrizione bancaria, contenzioso bancario
ABF, Collegio di Coordinamento, 02 agosto 2024, decisione n. 9286:
“(…) Giova sottolineare che la giurisprudenza di legittimità non ha ancora avuto occasione di pronunciarsi ex professo sulla questione che ne occupa, anche se si rinviene un precedente (Cass. Civ., sez. I, 25/11/2003, n. 17945) nel quale la Suprema Corte parrebbe aderire implicitamente alla tesi della prescrizione breve degli interessi.
Nella citata decisione, infatti, nel cassare la pronuncia impugnata, la Cassazione ha invitato il giudice del rinvio a “verificare, motivatamente, se e quali atti interruttivi siano intervenuti, in quale data e con quali riflessi sul maturare della prescrizione sugli interessi nel periodo che precede i cinque anni anteriori alla notifica dell’atto introduttivo del presente giudizio”;
giova, a tale proposito, sottolineare che l’eccezione sollevata in sede di legittimità era stata prospettata proprio con riferimento all’art. 2948, comma 1°, n. 4, cod. civ. e postulava che, per effetto dello spirare del termine quinquennale in detta norma previsto, fossero ormai prescritti gli interessi maturati fino a cinque anni prima della data di notifica dell’atto di citazione.
(…) Per tutte le ragioni finora illustrate questo Collegio ritiene di potere condividere la tesi assolutamente maggioritaria, secondo la quale – in assenza di annotazione o specifica pattuizione contrattuale – agli interessi maturati su un libretto di deposito a risparmio, si applica il termine di prescrizione di cui all’art. 2948, comma 1°, n. 4 cod. civ.;
ne consegue, con riferimento al presente ricorso che – avendo l’intermediario espressamente riconosciuto la debenza degli interessi in conformità a quanto appena affermato – deve prendersi atto della cessazione della materia del contendere.
Infine, sulla scorta delle considerazioni che precedono, questo Collegio di Coordinamento esprime il seguente principio di diritto:
Nel caso di somme depositate su un libretto di deposito a risparmio, salvo diversa pattuizione contrattuale, gli interessi non accreditati, e cioè non capitalizzati a seguito di richiesta di annotazione, si prescrivono nel termine previsto dall’articolo 2948, comma 1°, n. 4, cod. civ., a decorrere dal giorno della loro maturazione”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Interessi non accreditati su libretto a risparmio



