Tribunale di Roma – contratti bancari – Conto corrente – Mancanza del contratto di conto corrente – richiesta ex art. 119 TUB – contratto apertura conto – mancanza forma scritta – storno competenze – perizia econometrica – perizia giurimetrica – analisi dei conti correnti – perizia su conti correnti – perizia usura – perizia anatocismo
Il Tribunale di Roma, 18 marzo 2022, con sentenza n. 4277, ricalcola un saldo di circa € 84.000 in favore del correntista.
“È evidente, quindi, che la forma scritta può dirsi carente quando manchi totalmente un documento contrattuale di apertura del rapporto, ovvero quando esso – pur presente – non sia sottoscritto da nessuna delle parti contraenti.
Pertanto, la nullità totale del rapporto derivante dalla mancata osservanza della forma prescritta priva in radice di effetti l’operazione di autonomia privata impostata dai contraenti, determinando come conseguenza esclusivamente effetti restitutori con riguardo a tutte le prestazioni eseguite da entrambe le parti, ai sensi dell’art. 2033 c.c.
Tuttavia, essendo il conto corrente un rapporto di durata, nell’ambito del quale le parti annotano sul conto reciproche rimesse tra le quali opera la compensazione, è stato necessario, mediante la ctu, ricostruire l’intera movimentazione del conto e ricalcolare il saldo finale, espungendo tutti gli addebiti e tutti gli accrediti effettuati a titolo di interessi, spese, commissioni, capitalizzazione e calcolando sulle somme sia a credito sia a debito i soli interessi al tasso legale dalla data di inizio del rapporto. Di conseguenza, il consulente ha effettuato il ricalcolo del rapporto, non applicando alcuna capitalizzazione; applicando il tasso legale sia per gli interessi attivi sia per gli interessi passivi; stornando dal conteggio tutti gli addebiti a titolo di spese, commissioni e CMS, (…)”.
Sintesi dell’articolo: Mancanza del contratto di conto corrente



