Arbitro per le Controversie Finanziarie – contratti bancari – contratti finanziari – obbligo trasparenza – obbligo informazioni contrattuali – investimenti – conoscenza degli strumenti finanziari – inadempimento degli oneri informativi – sussistenza del nesso di causalità tra la violazione di obblighi informativi ed il danno lamentato – esclusione – Derivati – IRS – mark to market – mancata indicazione metodo di calcolo – indeterminatezza – nullità contratto – nullità – analisi derivati – perizia su derivati – perizia giurimetrica – perizia econometrica – perizia su derivato IRS – SWAP
ACF, 23 aprile 2024, n. 7310:
“(…) Venendo all’asserita violazione degli obblighi informativi da parte della Banca resistente, giova in primo luogo osservare come la documentazione presente in atti non sia del tutto idonea a dimostrare che l’Intermediario abbia assolto compiutamente all’obbligo di fornire una informazione corretta al fine di consentire ai clienti di poter valutare le reali caratteristiche delle operazioni di investimento che essi hanno, poi, compiuto.
Infatti, l’Intermediario ha dichiarato di aver reso il documento generale sui rischi d’investimento, contenuto nelle condizioni generali di contratto, ma non ha dimostrato di aver assolto correttamente gli obblighi di informazione attiva.
È sin troppo noto che tale documento, infatti, non è sufficiente per poter ritenere congruamente assolti gli obblighi informativi rivenienti dalla normativa di settore, e ciò tanto più quando si tratta di operatività on line, dove la visualizzazione con meccanismo bloccante della scheda prodotto deve poter rappresentare un passaggio necessario per poter disporre l’investimento ad opera del cliente, richiedendosi così la presa visione e accettazione della stessa per poter impartire l’ordine di acquisto (cfr. Decisioni ACF nn. 4327, 4358 e 4412, 5242).
- Riguardo, poi, agli obblighi relativi all’adeguatezza/appropriatezza dell’operatività controversa, non risultando prestato il servizio di consulenza, l’Intermediario non era tenuto a condurre la valutazione di adeguatezza.
In merito, l’Intermediario ha in ogni caso allegato le registrazioni informatiche estratte dal registro ordini, da cui emerge che le operazioni sono state considerate appropriate.
Le citate registrazioni informatiche consistono in un elenco riportante, per ciascun ordine, la data e l’ora di esecuzione e l’esito delle verifiche di appropriatezza.
Stante la concordanza di date tra il registro ordini e le note di eseguito, appare del tutto verosimile ritenere che l’Intermediario abbia effettivamente svolto, di volta in volta, le verifiche del caso.
Quanto alle contestazioni circa la non correttezza della profilatura dei Ricorrenti, non vi sono elementi, neppure di tipo indiziario, idonei a comprovare la non veridicità delle informazioni ivi riportate e, anzi, risulta il profilo di un investitore di livello medio-alto, con l’effetto che gli investimenti contestati non possono che ritenersi coerenti con le caratteristiche dell’odierna Parte Ricorrente.
- L’analisi delle evidenze istruttorie fa emergere, in conclusione, taluni profili di censurabilità con riguardo all’Intermediario, per il fatto che egli non ha, ad avviso di questo Collegio, dimostrato di aver adempiuto pienamente agli obblighi informativi sulle caratteristiche degli strumenti finanziari intermediati.
(…) Questo Collegio, d’altronde, ha già più volte escluso la sussistenza del nesso di causalità tra la violazione di obblighi informativi ed il danno lamentato, laddove dalla documentazione in atti sono emersi, come nel caso di specie, elementi tali da indurre a ritenere che la decisione di investimento fosse stata il frutto di una scelta libera e consapevole dell’investitore, che quest’ultimo avrebbe in ogni caso compiuto anche ove gli fosse stato fornito un corretto e completo quadro informativo nella fase genetica.
(…) Il Collegio respinge il ricorso”.



