ABF Collegio di Palermo e illegittima segnalazione, Risarcimento danno da illegittima segnalazione alla Centrale Rischi, lucro cessante e risarcimento danni, perizia econometrica finanziamenti bancari, anatocismo bancario, esperto in contenzioso bancario Milano
ABF, Collegio di Palermo, 29 luglio 2025, decisione n. 7389:
“Come è noto, in virtù della vigente normativa, condizione di legittimità della segnalazione in SIC dei soggetti persone fisiche è che le stesse ricevano un preavviso, il cui onere della prova grava sull’intermediario che ha poi provveduto alla segnalazione.
Dalla documentazione prodotta dall’intermediario emerge che con note del 29/8/2020, del 22/9/2020 e del 5/12/2020 la cliente sarebbe stata sollecitata a dare esecuzione ai pagamenti via via scaduti ed avrebbe ricevuto avviso del fatto che in mancanza di adempimento la stessa sarebbe stata segnalata nelle banche dati creditizie.
Ebbene, indipendentemente dal fatto che l’intermediario documenta la ricezione delle dette note tramite la produzione di alcune schermate del sistema “Fulmine” e che la conducenza di tali documenti, per costante orientamento dei Collegi territoriali, è rimessa alla sussistenza di alcuni elementi particolari, nel caso di specie non può non rilevarsi che le dette note risulterebbero comunque notevolmente antecedenti alla prima segnalazione che, come si è detto, risale al gennaio 2022.
In virtù dell’interpretazione dell’art. 125, comma 3 TUB fornita dai Collegi Abf, risulta necessario effettuare un nuovo preavviso di segnalazione per ritardi nei pagamenti successivi al primo ritardo, sanato e non segnalato, finché non interviene la segnalazione.
Orbene nel caso oggetto del ricorso dalla documentazione acquisita al fascicolo emerge che prima della segnalazione del gennaio 2022 era stato segnalato un ritardo nel pagamento di una rata e che tale segnalazione era stata poi cancellata (agosto 2020) pertanto l’intermediario avrebbe dovuto inviare un nuovo preavviso di segnalazione prima di procedere con la segnalazione del gennaio 2022.
(…) Sul punto si richiama il principio affermato dal Collegio di Coordinamento per cui il danno da mancato accesso al credito è da qualificarsi come danno da perdita di chance, e, per poter ottenere il risarcimento, il danneggiato ha l’onere di dimostrare che il diniego sia dovuto esclusivamente alla segnalazione negativa e che la segnalazione ha prodotto effetti pregiudizievoli rilevanti, nelle voci del danno emergente e del lucro cessante (Coll. Coordinamento dec. N° 1642/2019).
In applicazione del detto principio ed in conformità agli orientamenti dei Collegi Territoriali poiché nella vicenda in esame non è possibile accertare se il rifiuto del finanziamento sia dipeso esclusivamente dalla segnalazione illegittima nella banca dati CTC ed anzi dalla motivazione sembra essere il frutto di ulteriori valutazioni dell’intermediario, la domanda risarcitoria non può essere accolta.
Infine il Collegio ritiene accoglibile la richiesta di risarcimento del danno subito per le spese legali sostenute, per l’importo complessivo di € 200,00 documentate dalla produzione di una fattura emessa dal legale.
Difatti in ossequio al principio affermato dal Collegio di Coordinamento con la decisione n° 4580/25 i costi sostenuti dal ricorrente per essersi dovuto avvalere di un’assistenza professionale per la procedura innanzi all’Arbitro rappresentano un danno emergente per il cliente, risarcibile in base alle regole di diritto comune allorquando la complessità delle questioni giuridiche sostanziali o procedurali che costituiscono oggetto del ricorso, il valore della controversia, il grado di colpevolezza dell’intermediario resistente, evidenzino il carattere assolutamente necessario dell’attività di assistenza legale e la rilevanza della stessa nella gestione del procedimento.
Nel caso in esame le superiori circostanze appaiono configurate e la ricorrente fornisce prova del “danno” subito producendo la fattura del difensore la cui quantificazione appare proporzionata al valore ed alla difficoltà del ricorso.
PER QUESTI MOTIVI
In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l’intermediario tenuto alla cancellazione dei dati illegittimamente trattati in SIC, nei termini di cui in motivazione;”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Risarcimento danno da illegittima segnalazione alla Centrale Rischi
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