ABF Collegio di Milano e illegittima segnalazione, perizia econometrica mutuo, rinegoziazione mutuo, risarcimento danni per illegittima segnalazione in CR – CRIF, ritardo nella rinegoziazione mutuo, perizia econometrica finanziamento consumatore, anatocismo su piano di ammortamento alla francese, usura e anatocismo bancario, esperto in contenzioso bancario Milano
ABF, Collegio di Milano, 02 ottobre 2025, decisione n. 8782:
“Lo stesso resistente – nel riscontro del 26/11/2024 – riconduce il ritardo alla fusione con l’originario intermediario mutuante.
Deve quindi ritenersi che il ritardo nella stipula dell’atto di rinegoziazione sia imputabile a quest’ultimo.
In conseguenza di ciò, parte ricorrente lamenta che siano state applicate condizioni economiche più svantaggiose di quelle prospettate ad aprile 2022, essendosi obbligato alla restituzione di 236 rate mensili dell’importo di € 491,66 ciascuna, con tasso fisso del 4,920%.
La domanda di risarcimento del danno patrimoniale (la cui quantificazione non appare del tutto chiara né suffragata da specifici conteggi) è dunque calcolata tenendo conto del fatto che ad aprile 2022 la media dei tassi fosse pari all’1,82%.
Detta richiesta è fondata sull’assunto che il ritardo avrebbe determinato l’applicazione di condizioni economiche deteriori rispetto a quelle precedentemente comunicate e sulle quali si era formato il suo legittimo affidamento.
Dall’analisi della documentazione versata in atti, tuttavia, non è dato riscontrare elementi oggettivi idonei a ritenere fondato detto legittimo affidamento da parte del ricorrente: nella comunicazione della delibera di ristrutturazione del mese di aprile 2022, infatti, manca qualsivoglia riferimento ad una possibile rinegoziazione del mutuo con l’applicazione di un tasso di interesse fisso e parametrato all’IRS a 20 anni (come invece ritenuto dal ricorrente che parametra su tale indice la richiesta risarcitoria), mentre si fa esclusivo ed espresso richiamo alla possibile rata fissa applicabile.
Ad ogni buon conto, va pure rilevato che il tasso IRS a 20 anni applicabile non già nel mese di aprile 2022, come ritenuto dal ricorrente, bensì nel periodo di ottobre 2022 (in cui è intercorso l’accollo del mutuo mediante espromissione della s.n.c. poi estinta) si attestava attorno al 3%, ossia ad un valore non molto diverso dall’IRS a 20 anni rilevato il 27 novembre 2023, data della stipula della ristrutturazione del mutuo.
Sulla scorta delle richiamate evidenze documentali deve quindi concludersi che non sussiste alcuno dei profili di responsabilità in capo all’intermediario convenuto, come contestati dal ricorrente.
A tal proposito mette conto rammentare che – come ribadito dal consolidato quanto univoco orientamento dei Collegi territoriali di questo Arbitro – l’ordinamento interno non contempla alcun diritto della clientela ad ottenere la concessione del credito, essendo la banca, nell’esercizio della propria autonomia, libera di scegliere se stipulare o meno un contratto di finanziamento.
Neppure sussiste un obbligo generale di rinegoziazione in capo all’intermediario, dovendosi invece valutare se il comportamento da questi tenuto possa integrare una ipotesi di responsabilità precontrattuale per violazione dei doveri di buona fede e correttezza posti nella fase delle trattative, ai sensi dell’art. 1337 cod. civ., qualora il contratto non sia stato concluso (rottura ingiustificata delle trattative), ovvero sia stato stipulato a condizioni diverse rispetto a quelle su cui si sia formato il legittimo affidamento del cliente.
Nel caso di specie, per le ragioni appena evidenziate, non è dato ravvisare alcuna condotta idonea a fondare tale affidamento nel ricorrente, e quindi ad integrare una violazione dei doveri generali di buona fede e correttezza, né tantomeno un inadempimento degli obblighi imposti nell’esecuzione del contratto dagli artt. 1175 e 1176, comma 2, cod. civ.
Pertanto la domanda risarcitoria formulata nel ricorso non può trovare accoglimento”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Risarcimento danni per illegittima segnalazione in CR
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