Corte di Cassazione e contratti bancari, Mediazione obbligatoria e fideiussione, contratto bancario atipico, anatocismo bancario, perizia anatocismo
La prima sezione della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 12290 del 07 maggio 2024, è nuovamente tornata ad esprimersi sull’art. 5 del d.lgs. 28/2010, facendo luce sulla non obbligatorietà della mediazione nell’ambito dalla fideiussione bancaria.
Orbene, come noto, l’art. 5, comma 1 bis del d.lgs. 28/2010 stabilisce che colui che intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia in materia, tra gli altri, di contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto, assistito dall’avvocato, preliminarmente a introdurre il procedimento di mediazione: il mancato esperimento del tentativo di mediazione produce una declaratoria di improcedibilità della domanda giudiziale.
Per tale ragione il dibattito in dottrina e giurisprudenza, su quali siano effettivamente i casi in cui la mediazione è obbligatoria, è sempre stato acceso e, nello specifico, si è concentrato sulla definizione di “contratti bancari”.
Per lungo tempo, l’opinione prevalente era quella di abbracciare un’interpretazione estensiva, rinviando la definizione di contratto bancario a tutti quei contratti disciplinati all’interno del d.lgs. n. 385/1993 (T.U.B.), ovvero, a tutti i contratti in cui una delle parti è una banca, facendo così rientrare negli stessi anche la fideiussione bancaria.
Fonte: Iusletter
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