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  • Corte di Cassazione, 06/09/2021, ordinanza n. 24011: L’eccezione di nullità, per violazione di norme imperative, può essere fatta valere dal garante
20 Aprile 2026

Corte di Cassazione, 06/09/2021, ordinanza n. 24011: L’eccezione di nullità, per violazione di norme imperative, può essere fatta valere dal garante

Studio Caliendo
lunedì, 29 Novembre 2021 / Published in News

Corte di Cassazione, 06/09/2021, ordinanza n. 24011: L’eccezione di nullità, per violazione di norme imperative, può essere fatta valere dal garante

Mancanza del contratto di conto corrente

Corte di Cassazione – Contratti bancari – Anatocismo – Violazione di norme imperative e garante – Nullità – Eccezione del garante – norme imperative – perizia giurimetrica – perizia econometrica

 

Per la Corte di Cassazione, 06 settembre 2021, ordinanza n. 24011, anche il garante è legittimato a sollevare nei confronti della banca l’eccezione di nullità, se riguardano la violazione di norme imperative.

“Assumono i ricorrenti che, anche interpretando il contratto come autonomo di garanzia, non sono precluse al garante le eccezioni relative al contratto originario se riguardano la violazione di norme imperative.

(…) In proposito, questa Corte ha recentemente statuito che nel contratto autonomo di garanzia il garante è legittimato a proporre eccezioni fondate sulla nullità anche parziale del contratto base per contrarietà a norme imperative, con la conseguenza che può essere sollevata anche da costui, nei confronti della banca, l’eccezione di nullità della clausola anatocistica, atteso che la soluzione contraria consentirebbe al creditore di ottenere, per il tramite del garante, un risultato che l’ordinamento vieta (vedi Cass. n. 371 del 10/01/2018; Cass. S.U. 3947/2010, in motivaz).

In particolare, la sentenza sopra citata ha ritenuto che il garante è legittimato a sollevare nei confronti della banca l’eccezione di nullità della clausola anatocistica, atteso che, ove non ricorrano le particolari condizioni legittimanti previste dall’art. 1283 cod. civ. (Cass. S.U. n. 21095/2004), la capitalizzazione, fondandosi su un uso negoziale, anziché normativo (il solo che ammette la deroga dell’art. 1283 cod.), deve ritenersi vietata per violazione di una norma cogente, dettata a tutela di un interesse pubblico.

Tale affermazione è pienamente condivisibile: non è affatto sufficiente, per ritenere che l’applicazione di interessi anatocistici non sia contraria a norme imperative, il rilievo, in astratto, che nel nostro ordinamento il divieto di anatocismo non sia assoluto, per essere quest’ultimo ammesso sia alle particolare condizioni previste dall’art. 1283 cod. civ., sia, per gli esercenti l’attività bancaria dall’art. 120 T.U.B., alle condizioni previste dall’art. 2 comma 2° delibera CICR 9 febbraio 2000 (medesima periodicità nella capitalizzazione degli interessi debitori e creditori). Occorre, infatti, esaminare, in concreto, nel testo contrattuale se siano stati o meno pattuiti dalle parti interessi anatocistici in violazione di quanto previsto dagli artt. 1283 cod. civ. e 120 T.U.B, essendo indubitabile, in caso affermativo, la contrarietà di tale clausola ad una norma imperativa.

Ne consegue che ove il correntista alleghi – come nel caso di specie – l’applicazione di interessi anatocistici in virtù di clausole inserite nel contratto di conto corrente in violazione dell’art. 1283 cod. civ. (o dell’art. 120 TUB), venendo in considerazione fattispecie di applicazione di interessi in contrasto con norme imperative, la nullità si comunica al rapporto di garanzia autonoma e la relativa eccezione può essere fatta valere quindi anche dal garante”.

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Tagged under: Anatocismo, contratti bancari, Corte di Cassazione, corte di cassazione e anatocismo, corte di cassazione e banche, Eccezione del garante, norme imperative, nullità, perizia econometrica, perizia giurimetrica, Violazione di norme imperative e garante

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