Corte di Cassazione – contratti bancari – Illegittima segnalazione alla centrale rischi – Danni all’immagine e alla reputazione – “In re ipsa” – Esclusione – Fattispecie – anatocismo bancario – usura – perizia econometrica – perizia giurimetrica
Corte di Cassazione 06 marzo 2023, ordinanza n. 6589 in tema di illegittima segnalazione alla centrale rischi e danno all’immagine:
“(…) La censura investe l’accertamento del danno non patrimoniale. Si sottolinea che quanto documentato nelle missive provenienti dagli istituti di credito che avrebbero dovuto dar corso all’istruttoria e all’erogazione del finanziamento rappresenterebbero «un dato oggettivo e pienamente provante il danno subito».
Si sostiene che il danno all’immagine risulterebbe dimostrato da dette comunicazioni, in cui erano state richieste delucidazioni in ordine alle attuate segnalazioni.
Il motivo va disatteso.
Il Tribunale ha escluso fosse dimostrata l’esistenza di un danno non patrimoniale.
Ha osservato: che, in punto di allegazione, l’attrice aveva fatto «riferimento al possibile ambito di diffusione della notizia, attestandosi quindi su di un livello totalmente generico dell’indicazione, senza provare in alcun modo, ma neppure allegare, alcun elemento di fatto dal quale si [potessero] desumere anche in via presuntiva l’esistenza e l’ammontare del danno alla reputazione che avrebbe subito»; che la stessa istante non aveva fornito alcuna prova del fatto che altri soggetti, anche bancari, avessero consultato l’archivio informatico della Centrale rischi nel periodo in cui l’erronea segnalazione era presente; che non vi era stata alcuna allegazione, né prova, del fatto che l’attrice si fosse interfacciata con soggetti bancari nel periodo in cui era operante la segnalazione; che la documentazione posta a fondamento della pretesa risarcitoria non era idonea a dar dimostrazione delle conseguenze pregiudizievoli patite in ragione della segnalazione.
Rammentato che pure in tema di illegittima segnalazione alla Centrale rischi il danno all’immagine ed alla reputazione, in quanto costituente «danno conseguenza», non può ritenersi sussistente in re ípsa, dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento (Cass. 28 marzo 2018, n. 7594), non si ravvede, nell’esposizione del mezzo di censura, alcuna rappresentazione delle ragioni per cui le norme di cui agli artt. 2059 e 2697 c.c. sarebbero state violate o falsamente applicate. Sul punto non possono non valere, dunque, le considerazioni svolte nel trattare il precedente motivo”.



