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Nella intermediazione di strumenti derivati, la banca deve comunicare tempestivamente al cliente le variazioni del capitale posto a garanzia dell’esecuzione delle operazioni.
L’obbligo di informazione sulle perdite uguali o superiori al 50% – previsto dal regolamento Consob (11522/98) –, infatti, è parametrato sulle giacenze di conto soltanto se il nuovo saldo è stato comunicato. «Non basta perciò il solo fatto oggettivo delle perdite o degli incrementi ma, di ogni variazione che alzi la soglia dell’obbligo di comunicazione per perdite …
Fonte: Quotidiano del diritto
Sintesi dell’articolo: Derivati finanziari e capitale a garanzia
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