Tribunale di Lecce e contratti bancari, Sospeso pignoramento del conto corrente, reddito pignorato
Il Tribunale di Lecce, con sentenza del 23 maggio 2018 ha sospeso in via d’urgenza un pignoramento, considerato illegittimo, del conto corrente di un pensionato pugliese, poiché la pensione depositata sul conto corrente era la sua unica forma di sostentamento.
La difesa del pensionato ha fatto rilevare come il pignoramento in questione si ponesse in contrasto con quanto contento nel nuovo articolo 545 del Codice di Procedura Civile, riformato dal Decreto Legge n. 83/15, che fissa i nuovi limiti per il pignoramento presso terzi.
“Le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate, per l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale, quando l’accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento; quando l’accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma, nonché dalle speciali disposizioni di legge”.
Questa prima vittoria in Tribunale ha messo in moto l’istanza di risarcimento danni nei confronti sia dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione sia della banca.
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