ACF, contratti bancari, trading online, trasparenza informativa, responsabilità dell’intermediario, Trading online: responsabilità intermediario
ACF, 16 settembre 2024, n. 7592:
“Lo stesso Ricorrente, inoltre, era solito operare con modalità d’intonazione tipicamente speculativa, anche con riferimento ai titoli azionari in lite, ponendo in essere, talvolta anche nella medesima giornata e, comunque, in tempi ravvicinati, operazioni di segno opposto; tanto che, nell’arco temporale rilevante (dal 24 novembre 2014 al 26 febbraio 2020) risulta aver autonomamente effettuato n. 57 operazioni (30 in acquisto e 27 in vendita), il che è attestativo di una strategia di investimento speculativamente funzionale a cogliere, con la necessaria tempestività e, dunque, anche consapevolezza, le congiunturali opportunità offerte dall’andamento dei mercati.
In buona sostanza, le concrete modalità operative poste in essere, testé richiamate e riferite all’intero periodo in contestazione, forniscono evidenza di una piena e coerente consapevolezza da parte del Ricorrente circa le caratteristiche degli investimenti effettuati, il che induce a ritenere che egli avrebbe dato egualmente corso a una tale strategia – evidentemente caratterizzati da profili di rischiosità non secondari (ma è stato proprio il Ricorrente a dichiarare nel questionario di effettuare prevalentemente investimenti che consentivano di ottenere una crescita del capitale nel tempo, consapevole del rischio di poter subire perdite significative) – pur se l’Intermediario avesse vincolativamente messo a sua disposizione (fornendo in questa sede idonea prova in tal senso) un set informativo completo e aggiornato sulle caratteristiche del titolo in questione.
Il ricorso, in conclusione, non può essere accolto per assenza, ad avviso di questo Collegio, del necessario nesso di causalità.
PQM
Il Collegio respinge il ricorso”.



