Tribunale di Napoli – contratti bancari – Contratto monofirma e prova della consegna – Mancata prova della consegna al correntista – Nullità – Non debenza delle somme derivanti dal conto corrente – Eccezioni su violazione di norme imperative – Opponibilità da parte del garante autonomo – perizia econometrica – perizia giurimetrica
Il Tribunale Napoli, 15 ottobre 2021, stabilisce che, nel caso di contratto sottoscritto soltanto dal correntista, non può dirsi rispettato il requisito della forma scritta ex art. 117 TUB se la banca non offra la prova della consegna del contratto.
Inoltre, per qualificare una garanzia in termini di contratto autonomo non è sufficiente l’inserimento della clausola a prima richiesta.
“Ciò premesso, in ordine alla violazione della forma scritta, appare fondata la doglianza degli opponenti atteso che manca in atti la prova che il contratto di c.c. 7050.14 sia stato consegnato al correntista. Tale requisito, è previsto dall’art. 117 TUB, a cui si richiama l’arresto giurisprudenziale della Cassazione civile, SS.UU., sentenza 16/01/2018 n. 898. La forma richiesta è ad substantiam, con la conseguenza che l’unica prova dell’esistenza di tale contratto poteva essere data unicamente con il deposito di contratto che rispettasse i requisiti formali tra cui la consegna di copia al correntista. In mancanza di tale prova manca la prova della fonte del credito che va quindi ritenuto inesistente, con la conseguenza che sono assorbite le censure degli opponenti che presuppongono la validità del contratto”.
“(…) La natura della garanzia
Gli opponenti devono ritenersi legittimati a sollevare eccezioni inerenti alla violazione di norme imperative a prescindere dalla natura della garanzia, (che resta accessoria atteso che la clausola di pagamento a prima richiesta non è l’unico elemento costitutivo dell’autonomia del rapporto) tenuto conto della circostanza che si ritiene che anche in sede di garanzia autonoma, i garanti siano legittimati a contestare violazioni di norme imperative, quali ad esempio, quelle in tema di usura e violazione della forma scritta”.
Sintesi dell’articolo: Contratto monofirma e prova della consegna



